L’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è valutazione discrezionale incensurabile in cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 6912 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti è inammissibile e manifestamente infondato, poiché la valutazione circa il bilanciamento tra circostanze costituisce espressione della discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione assente, meramente apparente o illogica. La motivazione che giustifichi la soluzione dell’equivalenza ritenendola la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto deve considerarsi sufficiente e, pertanto, incensurabile. Inoltre, la censura concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., ove non dedotta quale motivo di appello, non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità e, comunque, è generica laddove non indichi elementi specifici a suo sostegno. È, infine, generico per indeterminatezza il motivo di ricorso che non indichi gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Ravenna, con la quale era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, all’art. 495 e all’art. 614 cod. pen..
Il giudice di secondo grado, in particolare, lo aveva assolto dal reato di detenzione di cocaina e gli aveva concesso le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti.
La Motivazione della Corte
Avverso tale decisione, il ricorrente formulava tre motivi di ricorso, tutti ritenuti dalla Corte di cassazione non accolti.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha rilevato che la censura avente ad oggetto la correttezza della motivazione alla base della conferma della penale responsabilità era generica per indeterminatezza, essendo priva dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
In particolare, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che aveva già fornito risposte adeguate rispetto alle ragioni di fatto già prospettate nei gradi di merito, il ricorso non indicava gli elementi posti alla base della censura, impedendo al giudice del legittimità di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata declaratoria di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, la Corte ha osservato che la censura non era consentita in sede di legittimità, non essendo stata previamente dedotta come motivo di appello.
Secondo la Sesta Sezione, tale deduzione è prescritta a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Restava, comunque, la genericità del motivo che non indicava elementi specifici a sostegno della richiesta, a fronte anche della rilevata presenza di precedenti penali anche specifici a carico del ricorrente.
Infine, la Corte ha ritenuto il terzo motivo — relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti — non consentito dalla legge e manifestamente infondato. Tale doglianza implicava, infatti, una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sottratta al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso di specie, la Corte di appello aveva fornito una motivazione sufficiente, essendosi limitata a ritenere l’equivalenza la soluzione più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena, come da orientamento richiamato delle Sezioni Unite n. 10713 del 25/02/2010.
Le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono state pertanto considerate incensurabili, stante anche il riferimento ai precedenti penali e alla recidiva reiterata e specifica contestata.
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Nota della Redazione
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