Art. 1744.
Riscossioni
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1744.
Riscossioni
L'agente non ha facolta' di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facolta' gli e' stata attribuita, egli non puo' concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
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