Inammissibili le censure su valutazione delle prove nel contratto di agenzia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3941 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere proposta per contestare l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, salvo che si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o considerato come facenti piena prova elementi soggetti a libero apprezzamento. Sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta delle risultanze ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi. L’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., deve riguardare un fatto storico o normativo, principale o secondario, e non le argomentazioni difensive o gli elementi istruttori in sé, quando il fatto da essi rappresentato sia stato comunque valutato.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto il rapporto di agenzia intercorso tra un agente e una società preponente. Il Tribunale di Ragusa aveva parzialmente accolto le domande dell’agente; la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma, ha condannato la società al pagamento di importi a titolo di provvigioni e di indennità di fine rapporto.

Avverso tale decisione l’agente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sulla misura della provvigione, sull’indennità di incasso e sulla modifica delle percentuali provvigionali. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale di due motivi, concernenti la pretesa tardiva modificazione del petitum e la mancanza dei presupposti dell’indennità ex art. 1751 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi del ricorso principale, rilevando che essi pongono ripetutamente una censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento a un’assunta erronea valutazione del materiale probatorio. Il Collegio ricorda che una simile censura è proponibile solo ove si alleghi che il giudice di merito abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o abbia disatteso prove legali, o ancora abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti invece a libero apprezzamento.

La Corte ribadisce che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta delle risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso concreto, il ricorrente si duole soltanto del fatto che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato determinate produzioni documentali: censura inammissibile, perché attinge un apprezzamento riservato al giudice di merito.

Quanto al profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui non costituiscono “fatti” le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in sé, né il vario insieme dei materiali di causa. E’ inoltre onere del ricorrente indicare il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando abbia formato oggetto di discussione e la sua decisività. Nel caso di specie il ricorrente individua il fatto omesso direttamente in una fonte di prova documentale, che risulta peraltro già considerata dal giudice di appello: la doglianza investe dunque una valutazione, non un omissione.

La Corte rileva infine che il primo e il secondo motivo difettano di specificità quanto alla dedotta violazione delle norme sostanziali, non essendo precisato sotto quali profili l’art. 1742 e l’art. 1744 c.c. sarebbero stati violati. Il terzo motivo, relativo alla modifica del contratto per comportamento concludente, è giudicato infondato, non avendo il ricorrente dedotto quale norma di un accordo collettivo applicabile prevedesse la forma scritta. Il ricorso incidentale è respinto: il primo motivo è inammissibile per erronea individuazione del vizio e per difetto di specificità; il secondo è infondato, poiché non tiene conto della motivazione con cui la Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dei presupposti dell’indennità. Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto rigettati, con compensazione delle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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