Accesso alle intercettazioni della cautelare e onere di diligente attivazione del difensore (Cass. pen. Sez. II n. 33138 del 08.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che intenda accedere alle registrazioni delle conversazioni intercettate poste a fondamento di una misura cautelare personale deve formulare la richiesta in termini tempestivi e specifici, indicando i file delle captazioni e le ragioni di urgenza connesse all’instaurando giudizio di riesame. Il rifiuto o l’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l’accesso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che incide sul procedimento di assunzione della prova in sede cautelare, senza inficiare il risultato probatorio in sé. L’obbligo di ostensione non si esaurisce nel rilascio dell’autorizzazione, occorrendo la concreta accessibilità dei supporti; una volta ottenuta l’autorizzazione, incombe sul difensore l’onere di diligente attivazione per acquisirli, non essendo previsto alcun obbligo degli uffici di recapitarli o di comunicarne la disponibilità. In difetto di tale diligente attivazione, non si configura alcuna violazione del diritto di difesa imputabile all’ufficio requirente.

Il Fatto

Il difensore di un indagato, destinatario di custodia in carcere, presentava istanza per ottenere copia dei file audio delle intercettazioni poste a base del provvedimento cautelare, poi reiterata con solleciti. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 02.04.2026, rigettava la richiesta di riesame, rilevando che la difesa non aveva specificato la finalizzazione della richiesta al giudizio incidentale. Proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla Corte cost. n. 336 del 2008, che ha riconosciuto al difensore il diritto incondizionato di accedere alle registrazioni, e dalle Sezioni Unite n. 20300 del 22.04.2010, Lasala, che hanno esteso tale diritto al procedimento di riesame. La trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. non equivale alla concreta disponibilità delle tracce audio.

Quanto alle conseguenze, è esclusa sia l’inefficacia della misura, sia l’inutilizzabilità ex art. 271 cod. proc. pen.: la lesione configura nullità di ordine generale a regime intermedio, che rende le trascrizioni non utilizzabili nel solo ambito cautelare. Il Tribunale del riesame deve allora procedere alla prova di resistenza.

Il requisito della tempestività non coincide con l’immediatezza rispetto all’esecuzione, ma va valutato in concreto, in relazione alle cadenze dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessità delle operazioni. Alla richiesta si accompagna la specificità: indicazione dei file e delle ragioni di urgenza, secondo l’indirizzo consolidato (Sez. 2 n. 46027 del 22.10.2024, Caruso).

La Corte afferma poi che, una volta ottenuta l’autorizzazione, il difensore deve attivarsi diligentemente per entrare in possesso dei supporti, non sussistendo obbligo degli uffici di recapitarli o avvisarlo (Sez. 2 n. 37712 del 30.09.2025, Villotti). La nullità è configurabile solo ove il difensore abbia documentato la propria diligente attivazione e allegato di non aver reperito i supporti (Sez. 6 n. 27865 del 25.06.2025, Di Palo).

Nel caso concreto, la richiesta riguardava 654 progressivi riferiti a più indagati, senza alcun riferimento alla finalità di riesame, né ai solleciti intermedi. L’ufficio requirente si è invece attivato progressivamente, rilasciando le autorizzazioni in tempi coerenti. Esclusa la nullità, il secondo motivo è dichiarato aspecifico e manifestamente infondato: i gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. non richiedono la soglia del ragionevole dubbio propria del merito. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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