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Nullità della sentenza d’appello per motivazione riferita ad altra vicenda processuale (Cass. pen. Sez. III n. 16878 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione individui correttamente l’imputato e la sentenza di primo grado, ma che rechi, per errore, una motivazione relativa ad altra pronuncia impugnata da altro imputato. L’invalidità, tempestivamente dedotta mediante impugnazione, determina la necessità di rinnovare l’intero giudizio di secondo grado. Quando anche il dispositivo sia relativo al diverso procedimento, la nullità non colpisce soltanto la sentenza-documento, rendendo necessario l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della corte territoriale.

Il Fatto

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania del 28 ottobre 2025, che, decidendo sull’appello proposto contro la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa, aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all’art. 13, comma 6, d.l. n. 14 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 2017. Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la mancanza di motivazione, nel senso dell’inesistenza della stessa, in quanto riferita ad altra vicenda processuale, relativa a un concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. per violazione del codice della strada. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato. La sentenza impugnata, pur individuando correttamente l’imputato e la pronuncia di primo grado, contiene una motivazione riferita a una diversa vicenda processuale, omettendo ogni risposta all’unico motivo di appello concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen..

La motivazione risulta quindi affetta da vizio di mancanza assoluta ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., integrando la nullità della sentenza per l’impugnazione proposta avverso la condanna per il reato di cui al d.l. n. 14 del 2017.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui è nulla, ma non inesistente, la sentenza d’appello la cui intestazione correttamente individui imputato e sentenza di primo grado ma che rechi, per errore, una motivazione relativa ad altra pronuncia impugnata da altro imputato. In tali casi, ove l’invalidità sia tempestivamente dedotta, si determina la necessità di rinnovare l’intero giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 15263 del 2025, Rv. 287967-01; Sez. 6, n. 244 del 2014, Rv. 261801-01).

Tali principi trovano applicazione tanto più nel caso di specie, in cui anche il dispositivo risulta relativo al diverso procedimento: la nullità non colpisce allora la sola sentenza-documento ma investe l’intera decisione. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per il giudizio di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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