Restituzione nel termine per impugnare va richiesta al giudice dell’impugnazione (Cass. pen. Sez. IV n. 33141 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di restituzione nel termine per impugnare, una volta qualificata come richiesta di rimessione in termini per proporre appello, deve essere rivolta, ai sensi dell’art. 175, comma 4, cod. proc. pen., al giudice competente a decidere sull’impugnazione. Ne consegue che la Corte di cassazione, investita della richiesta, non decide nel merito ma dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello competente. Il riparto di competenza opera anche quando l’istante deduca la mancata conoscenza del processo e l’avvenuta celebrazione dello stesso nella sua contumacia, poiché la qualificazione dell’istanza ne determina il giudice dinanzi al quale va proposta.
Il Fatto
Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, ha presentato istanza di rimessione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., nel testo previgente alla riforma ex legge n. 67/2014, per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari, parzialmente riformata in appello. A sostegno deduce la violazione dei diritti di difesa e, in particolare, della vocatio in iudicium: sarebbe rimasto sempre assente e avrebbe conosciuto dell’esistenza del processo solo in epoca recente, quando gli è stato notificato l’ordine di esecuzione della pena emesso dalla Procura della Repubblica di Cagliari. L’intero processo si era celebrato nella sua contumacia.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. La questione arriva così dinanzi alla Corte di legittimità, che deve stabilire il trattamento processuale dell’istanza.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’istanza. L’odierno istante ha dedotto la mancata conoscenza del processo e delle sentenze di condanna emesse a suo carico, sostenendo di averne avuto notizia solo con la notifica dell’ordine di esecuzione, per il quale è stato estradato in Italia.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’istanza è stata proposta ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione introdotta dal decreto-legge n. 17/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 60/2005. Tale norma è stata poi modificata dalla legge n. 67/2014, il cui art. 15 bis, introdotto dall’art. 1 della legge n. 118/2014, ha dettato norme transitorie per l’applicazione della disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
Il legislatore ha stabilito che le disposizioni del capo III della legge n. 67/2014 trovassero applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ma a condizione che non fosse stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. In deroga, le disposizioni previgenti continuano ad applicarsi se, nei processi in corso, l’imputato era stato dichiarato contumace e non era stato emesso decreto di irreperibilità.
Su questa base la giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, ha ritenuto che le disposizioni introdotte dalla legge n. 67/2014 non trovino applicazione ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, era stata emessa la sentenza di primo grado, e neppure a quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 1 n. 8654 del 2017; Sez. 1 n. 34911 del 2017; Sez. 2 n. 18813 del 2017; Sez. 1 n. 20810 del 2017).
L’odierna istanza, pur non formulata in termini espliciti, si connota come richiesta di restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado. Ciò conduce al profilo decisivo: l’art. 175, comma 4, cod. proc. pen. dispone che, quando siano stati pronunciati sentenza o decreto penale di condanna, l’istanza di restituzione in termini va rivolta al giudice competente a decidere sull’impugnazione o sull’opposizione. La restituzione riguarda qui l’impugnazione della sentenza di primo grado e va dunque rivolta alla Corte d’appello competente a decidere sulla relativa istanza.
Ne consegue che, qualificata l’istanza come richiesta di rimessione in termini per proporre appello, la Corte dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Cagliari. Il provvedimento è di natura processuale e non investe il merito della dedotta violazione dei diritti di difesa.
Nota della Redazione
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