Distinzione tra incendio e danneggiamento seguito da incendio in base al dolo (Cass. pen. Sez. VII n. 33320 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in relazione all’elemento psicologico. Il primo è connotato dal dolo generico, ovvero dalla volontà di cagionare l’evento con fiamme che, per le loro caratteristiche e la loro violenza, tendono a propagarsi in modo da creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Il secondo è connotato dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui, senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche indicate o il pericolo di siffatto evento. La qualificazione ai sensi dell’art. 423 cod. pen., anziché dell’art. 424 cod. pen., è giustificata quando la consapevolezza degli autori investa la propagazione delle fiamme con notevole forza espansiva, in ragione della natura del bene attinto dal fuoco.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 gennaio 2026, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti che aveva condannato due imputati per tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso con violenza alle persone — così derubricata l’originaria imputazione di tentata estorsione — e per incendio in concorso, in danno di una rimessa di pertinenza di un immobile di proprietà delle persone offese, con continuazione e attenuanti generiche prevalenti.
Avverso la sentenza di appello i condannati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione sull’attribuzione del delitto di incendio e la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 423 cod. pen., anziché dell’art. 424 cod. pen..
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato che i motivi, ripetitivi delle censure già articolate con l’atto d’appello, mirano a una non consentita rivalutazione del merito, a fronte di inesistenti violazioni di legge e vizi motivazionali. La Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità su un coacervo di elementi convergenti: il pregresso dissidio con le persone offese e le minacce formulate, la localizzazione del veicolo noleggiato in uso a uno degli imputati nei pressi del manufatto incendiato a ridosso del divampare delle fiamme, le risultanze dei tabulati telefonici compatibili con i dati della scatola nera del veicolo e i contenuti della chat tra i due imputati, con riferimenti a un’accensione e a una “forte calura”.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha confermato la correttezza dell’inquadramento ai sensi dell’art. 423 cod. pen. sul piano dell’elemento materiale, avendo riguardo alle dimensioni delle fiamme, che all’arrivo dei Vigili del Fuoco avvolgevano il fabbricato con il tetto parzialmente crollato, spente oltre due ore dopo nonostante l’utilizzo di più mezzi.
Sul piano dell’elemento soggettivo, la Corte ha richiamato il principio secondo cui i delitti di incendio e di danneggiamento seguito da incendio si distinguono in base all’elemento psicologico, essendo il primo connotato dal dolo generico e il secondo dal dolo specifico di danneggiare la cosa altrui (Sez. 1, n. 29294 del 17/05/2019). La consapevolezza degli autori che le fiamme si sarebbero propagate con notevole forza espansiva è stata desunta dalla natura del bene attinto dal fuoco — un deposito con tetto in legno a ridosso di civile abitazione, contenente copertoni, legna da ardere e mezzi agricoli alimentati con carburante — e dalla volizione del fatto più grave, enucleabile dall’affermazione di uno degli imputati che avrebbe fatto “molto caldo”.
La Corte ha quindi dichiarato i ricorsi inammissibili, perché il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate o volte a sollecitare una diversa lettura dei dati processuali, non consentita in sede di legittimità. All’inammissibilità è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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