Inammissibili i ricorsi sul diniego delle attenuanti e sulla recidiva (Cass. pen. Sez. VII n. 33319 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio limitato alla recidiva il ricorso per cassazione è inammissibile quando riproponga censure estranee alla questione devoluta, come quelle sulle attenuanti generiche già coperte da un precedente giudizio di manifesta infondatezza. La doglianza che si limiti a sottolineare la facoltatività della recidiva è aspecifica. La graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti per le circostanze aggravanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve all’obbligo di motivazione richiamando i criteri dell’art. 133 cod. pen.; il relativo apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità quando la pena sia determinata in prossimità del minimo edittale. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Trani, che aveva condannato due imputati per il delitto di tentato furto aggravato, ritenuta la recidiva. La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte limitato alla recidiva, ha rideterminato le pene in misura inferiore, confermando la responsabilità.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi identici: l’omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, l’omessa esclusione della recidiva e l’indeterminatezza della motivazione sulla pena.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo del perimetro del giudizio di rinvio. Poiché l’annullamento era stato disposto limitatamente alla recidiva, la censura sulle attenuanti generiche esula dal giudizio rescissorio: il relativo motivo, proposto avverso la sentenza di secondo grado, era già stato ritenuto manifestamente infondato. La questione non può dunque essere riproposta in questa sede.

Quanto alla recidiva, gli atti di impugnazione si limitano a sottolinearne la facoltatività, senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito. La critica è pertanto aspecifica e non supera il vaglio di ammissibilità.

Anche la doglianza sulla dosimetria della pena è ritenuta manifestamente infondata. Il giudice di appello ha esaminato la personalità degli imputati in relazione ai precedenti penali, ha determinato la pena base in prossimità del minimo edittale e ha applicato un aumento per la recidiva, in ragione della maggiore pericolosità espressa dal nuovo delitto.

La Corte richiama il principio secondo cui la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere all’obbligo di motivazione non sindacabile in sede di legittimità, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., con espressioni quali “pena congrua” o “congruo aumento”, o con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata quando venga irrogata una pena al di sotto della media edittale. A sostegno sono citate Sez. III n. 6877 del 2016, Sez. II n. 36104 del 2017 e Sez. III n. 29968 del 2019.

I ricorsi sono quindi dichiarati inammissibili, in quanto fondati su censure non consentite o manifestamente infondate a fronte di un criterio di giudizio corretto. Ne segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, valutato il contenuto del ricorso e l’assenza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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