Frode informatica e confisca per equivalente: nessun nesso pertinenziale richiesto (Cass. pen. Sez. II n. 12025 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di frode informatica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è consentito anche con riguardo a beni o valori equivalenti al profitto del reato, non essendo richiesta la dimostrazione del nesso pertinenziale tra la res e il reato. Nel caso di confisca obbligatoria, il rapporto di pertinenzialità è interamente assorbito nella verifica della confiscabilità del bene, e l’illegittimità del sequestro può essere affermata solo quando tale confiscabilità sia da escludere ictu oculi, alla stregua delle risultanze processuali o delle norme giuridiche. Qualora il profitto sia costituito da denaro, l’adozione del sequestro non può essere subordinata alla verifica che esso sia confluito nella effettiva disponibilità dell’indagato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza emetteva, nei confronti dell’indagato, un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in via diretta o per equivalente, del profitto dei reati di cui all’art. 640-ter, commi secondo e terzo, cod. pen. Il provvedimento veniva eseguito su due conti correnti intestati all’indagato, per la somma complessiva di euro 8.636,07.

Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame, confermava il decreto. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 640-quater e 321 cod. proc. pen. e lamentando l’estensione del sequestro a una vicenda che vedeva come persone offese due soggetti privati esercenti attività commerciali, con conseguente insussistenza del rapporto di pertinenzialità tra il denaro oggetto di ablazione e i reati contestati.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato. Il collegio del riesame aveva correttamente ravvisato il fumus dei reati di frode informatica, avendo l’indagato indotto i titolari di due attività commerciali a effettuare bonifici su un conto a sé intestato, per poi trasferire le somme su conti di terzi o prelevarle presso sportelli ATM.

Il Tribunale, richiamando il combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen., ha fatto buon governo della disciplina delle misure cautelari reali in materia di provento del reato di frode informatica. Con riferimento a tali fattispecie, è consentito il sequestro preventivo anche avente ad oggetto beni o valori equivalenti al profitto.

La Corte richiama i principi della giurisprudenza di legittimità: nel caso di confisca obbligatoria, il rapporto di pertinenzialità tra bene e reato è interamente assorbito nella verifica della confiscabilità del bene, e l’illegittimità del sequestro può essere affermata solo se tale confiscabilità sia da escludere ictu oculi (Sez. U. n. 29951 del 24/05/2024, Focarelli).

Quanto al sequestro per equivalente ex art. 322 ter cod. pen., la misura non presuppone la dimostrazione del nesso pertinenziale tra reato e bene, essendo assoggettabili beni nella disponibilità dell’indagato per un valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Rileva solo l’esistenza del fumus commissi delicti; e, se il profitto è costituito da denaro, il sequestro non può essere subordinato alla verifica che esso sia confluito nella effettiva disponibilità dell’indagato, diversamente reintroducendosi il nesso pertinenziale che la legge ha inteso escludere (Sez. VI n. 11902 del 27.01.2005, Baldas; Sez. VI n. 31692 del 05.06.2007; Sez. IV n. 20682 del 16.04.2019).

Alla inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *