Appello della parte civile contro proscioglimento del giudice di pace (Cass. pen. Sez. V n. 11574 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, quando si succedono nel tempo discipline diverse e manchi una norma transitoria che regoli il passaggio, il principio tempus regit actum impone di riferirsi al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello di proposizione dell’impugnazione. Ne deriva che l’ammissibilità dell’appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento del giudice di pace va valutata alla stregua della disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza. Pertanto trova applicazione l’art. 576 cod. proc. pen. nella formulazione anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 150 del 2022, che riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare tutte le sentenze di proscioglimento ai soli effetti civili, restando estranea la diversa previsione del comma 3 dell’art. 393 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna, con ordinanza dell’11 gennaio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del Giudice di pace di Lugo che aveva prosciolto l’imputato dall’imputazione di minaccia per insufficienza di prove. Il giudice dell’impugnazione ha fondato la decisione sul solo richiamo dell’art. 393, comma 3, cod. proc. pen. e degli artt. 36 e 38 d.lgs. n. 274 del 2000.
La parte civile ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la propria legittimazione ad appellare ai soli effetti civili ex art. 576 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis alla data di proposizione dell’appello, non potendosi applicare la disciplina sopravvenuta del d.lgs. n. 150 del 2022, all’epoca non ancora in vigore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla successione delle discipline sull’appello della parte civile nel processo davanti al giudice di pace. Poiché il d.lgs. n. 150 del 2022 non reca disposizioni transitorie che regolino il passaggio dalla normativa previgente a quella nuova, il regime applicabile va individuato secondo il principio tempus regit actum, che impone di guardare al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell’impugnazione.
Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 27614 del 29/03/2007, Lista, secondo cui, in presenza di un simile avvicendamento normativo, l’ammissibilità dell’impugnazione si valuta con riferimento alla disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza. Ne consegue che, nella specie, deve applicarsi il testo dell’art. 393 cod. proc. pen. anteriore alle modifiche del citato decreto legislativo.
Muovendo da tale premessa, la Corte afferma che è in ogni caso applicabile l’art. 576 cod. proc. pen., nel testo risultante dall’art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha soppresso le parole «con il mezzo previsto per il pubblico ministero». In tale formulazione la norma riconosce alla parte civile la legittimazione ad appellare, senza limiti, agli effetti della responsabilità civile, tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio.
Richiamando ancora le Sezioni Unite n. 27614 del 2007, Lista, nonché Sez. 4 n. 48059 del 16/11/2023, Mitrea, Sez. 5 n. 4695 del 5/12/2008, Simoni e Sez. 4 n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, il Collegio ribadisce che la parte civile, ferma la particolare facoltà di appellare anche ai fini dell’affermazione della responsabilità penale in caso di citazione diretta, conserva la legittimazione ad appellare la sentenza di assoluzione purché l’impugnazione sia proposta ai soli fini civili. Nel caso del rito davanti al giudice di pace l’applicabilità dell’art. 576 cod. proc. pen. discende dal generale rinvio operato dall’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000.
La Corte precisa infine che l’impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando non contenga l’espressa indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci. Esclusa ogni ulteriore ragione di inammissibilità, il provvedimento impugnato viene annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per l’ulteriore corso del giudizio di appello e per la regolamentazione delle spese tra le parti private.
Nota della Redazione
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