Inammissibile il ricorso che chiede una nuova lettura delle prove già valutate (Cass. pen. Sez. VII n. 12088 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, riproponendo le medesime censure già avanzate alla corte di appello, tenda a ottenere in sede di legittimità una nuova e non consentita lettura delle emergenze istruttorie già esaminate dai giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. La motivazione del giudice dell’impugnazione è incensurabile quando risulti congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica. Parimenti adeguata è la motivazione in punto di recidiva e di misura della pena quando valorizzi i precedenti specifici, la pericolosità sociale e la non occasionalità della condotta.

Il Fatto

La corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale nei confronti dell’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’imputato proponeva ricorso per cassazione contestando l’affermazione di responsabilità, in particolare l’esclusione della destinazione dello stupefacente all’uso personale, la conferma della recidiva e la misura della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché riproponeva le stesse censure già sottoposte al giudice dell’impugnazione, sollecitando una rivalutazione delle emergenze istruttorie preclusa al giudice di legittimità.

La doglianza trascurava che il collegio del gravame aveva steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, come tale non censurabile. La sentenza aveva evidenziato che la destinazione della sostanza allo spaccio risultava da molteplici elementi: il dato ponderale, con hashish pari a 46,5 grammi dai quali ricavare 466 dosi medie singole; le modalità di detenzione, con sostanza già frazionata in più buste di cellophane, carattere poco compatibile con l’uso personale; la disponibilità di una somma di denaro contante di 500 euro suddivisa in banconote di vario taglio e collocata in una valigetta insieme allo stupefacente in sequestro. La tesi difensiva della destinazione a fini terapeutici non aveva trovato alcuna conferma.

La motivazione è stata giudicata adeguata anche in punto di recidiva: la corte territoriale, dopo aver richiamato i precedenti specifici a carico dell’imputato, aveva indicato le ragioni per le quali la nuova condotta doveva ritenersi espressione di maggiore pericolosità sociale, in ragione del suo carattere non occasionale. È stato sottolineato che la commissione del reato, nella quale l’imputato ha perseverato con pervicacia nonostante la precedente condanna definitiva per fatti analoghi, è sintomatica di accresciuta pericolosità e di maggiore riprovevolezza del comportamento.

Infine, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla misura della pena, valutata in relazione alla gravità del reato, di entità non minimale nonostante la riqualificazione ai sensi del comma 5, e alla personalità dell’imputato, con le circostanze attenuanti generiche concesse in equivalenza alla recidiva e una pena base superiore al minimo edittale in maniera contenuta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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