Riparazione per ingiusta detenzione: colpa valutata sui fatti accertati in assoluzione (Cass. pen. Sez. IV n. 6815 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione deve valutare il dolo o la colpa del richiedente ponendo a base del giudizio il comportamento come accertato nella sentenza di assoluzione, e non la condotta ritenuta dal giudice della cautela. Il Giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha considerato tali, né circostanze che quest’ultimo ha ritenuto dimostrate. Gli esiti delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione non possono essere utilizzati per fondare la valutazione del dolo o della colpa grave. L’inutilizzabilità, anche solo fisiologica, dei risultati delle intercettazioni produce effetti anche nel giudizio di riparazione, poiché la relativa disciplina attua garanzie costituzionali a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione patita in carcere e agli arresti domiciliari in forza di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Latina in relazione a reati di estorsione e ricettazione. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva poi pronunciato sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile.
La Corte di appello di Roma aveva rigettato la domanda, valorizzando le dichiarazioni dei querelanti e il tenore di conversazioni intercettate, dalle quali sarebbe emersa la consapevolezza dell’istante sulla provenienza delittuosa dei veicoli. Il difensore ha impugnato per cassazione lamentando contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 192, 314 e 643 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso rilevando un fraintendimento della disciplina applicabile. L’ordinanza impugnata ha focalizzato l’attenzione sull’ordinanza cautelare, anziché sul comportamento e sulla ricostruzione della vicenda acquisita nel giudizio assolutorio. L’ingiustizia della detenzione va valutata con riferimento ai fatti storici accertati con la sentenza di assoluzione, alla quale il provvedimento impugnato non opera alcun riferimento.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). L’errore prospettico ha condotto il Giudice della riparazione a valutare la colpa come ritenuta dal giudice della cautela, senza verificare se l’accertamento assolutorio ne avesse dimostrato l’insussistenza o l’avesse ridefinita.
La Corte ha inoltre censurato l’ordinanza per aver pretermesso la valutazione della condotta relativa a uno dei capi di imputazione, pur compreso nel titolo cautelare. Quanto al capo relativo alla ricettazione, il Collegio ha ricordato che l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio di cognizione, produce effetti anche nel giudizio di riparazione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667).
Più precisamente, ai fini della valutazione del dolo o della colpa grave, il giudice non può utilizzare gli esiti di intercettazioni risultate, anche solo fisiologicamente, inutilizzabili (Sez. 4, n. 486 del 03/12/2021, dep. 2022, Flauto, Rv. 282417; Sez. 4, n. 6893 del 27/01/2021, Napoli, Rv. 280935). La dichiarata inutilizzabilità concretizza un’ipotesi di illegalità del mezzo di prova e impone la totale espunzione dal materiale processuale, con effetti che si riverberano nel giudizio di riparazione.
L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Roma. Il Giudice del rinvio dovrà definire preliminarmente i fatti pertinenti come accertati in assoluzione e valutare se il comportamento dell’istante, in tale quadro, abbia avuto connotazioni dolose o gravemente colpose tali da costituire concausa dell’adozione e del mantenimento del provvedimento cautelare.
Nota della Redazione
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