False dichiarazioni sull’identità e reato istantaneo: irrilevante l’errore del pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. VII n. 11827 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all’art. 495 cod. pen. si perfeziona con la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca al pubblico ufficiale false generalità. Tali dichiarazioni assumono carattere di attestazione preordinata a garantire all’agente pubblico le qualità personali del dichiarante, senza che sia necessario che il pubblico ufficiale sia effettivamente indotto in errore. Ne consegue che è configurabile il tentativo e che la deduzione contraria, non confrontata con la motivazione del giudice di merito, è aspecifica e manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma parziale del primo grado, ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 75, d.lgs. n. 159 del 2011 e 495 cod. pen.
La difesa deduce tre motivi: violazione di legge e vizi di motivazione sull’elemento psicologico del delitto di cui all’art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011; omessa applicazione della disciplina del tentativo con riferimento all’art. 495 cod. pen.; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La questione arriva in Cassazione perché si assume che i giudici di merito abbiano errato nella qualificazione giuridica dei fatti e nel trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è ritenuto aspecifico: le doglianze si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza assolvere la tipica funzione di una critica argomentata. La Corte di merito ha dato conto degli elementi dai quali è stata tratta, non illogicamente, la ritenuta consapevolezza delle violazioni, e in particolare della dichiarazione di false generalità compiuta per occultarle. Richiama Sez. II n. 42046 del 17.07.2019, Rv. 277710-01.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione del tentativo con riferimento all’art. 495 cod. pen., è parimenti aspecifico. Esso omette qualunque confronto critico con le argomentazioni della Corte di appello circa la non necessità che il pubblico ufficiale sia effettivamente indotto in errore. Nel merito, il motivo è manifestamente infondato: il reato è integrato dalla condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità. Tali dichiarazioni, in assenza di altri mezzi di identificazione, rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le qualità personali del dichiarante. Richiama Sez. V n. 47077 del 10.07.2019, Rv. 277839-01.
Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state applicate dai giudici di merito e ritenute equivalenti alle contestate aggravanti sulla base di considerazioni ragionate e argomentate. Tale giudizio di comparazione, secondo la Corte, non è censurabile in sede di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, risolvendosi in una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito. Richiama Sez. Un. n. 10713 del 25.02.2010, Rv. 245931-01.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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