Il sindacato di legittimità e la preclusione alla rilettura del materiale probatorio (Cass. pen. Sez. 7 n. 767 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, miri a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dal giudice di merito. La Corte di legittimità, infatti, non può saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata attraverso un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. La diversa lettura dei dati processuali, la differente ricostruzione storica dei fatti o un alternativo giudizio di attendibilità delle fonti di prova non integrano il vizio di motivazione denunciabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in secondo grado per il reato di truffa, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, deducendo la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione. Nel motivo unico di impugnazione, il ricorrente lamentava l’illogicità della motivazione, sostenendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, oltre alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nella sua valutazione preliminare, ha richiamato il costante principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000, Jakani, secondo cui è precluso al giudice di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, ma anche verificare la tenuta logica della decisione confrontando l’apparato motivazionale con altri possibili modelli di ragionamento.
Con riferimento al merito, la Corte ha rilevato come il giudice di appello avesse esplicitato le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici. In particolare, la motivazione della pronuncia impugnata dava atto di elementi probatori concordanti, quali l’intestazione dell’utenza telefonica impiegata per i contatti con la vittima, la carta ricaricabile su cui erano confluiti gli accrediti versati dalla persona offesa e la corrispondenza tra luogo dei prelievi e luogo di residenza dell’imputato. La Corte ha inoltre specificato che il giudice di merito si era confrontato con le argomentazioni del giudice di primo grado, confutandole espressamente.
Quanto alla doglianza relativa alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte l’ha ritenuta generica e aspecifica, in quanto il ricorrente non aveva indicato gli elementi rilevanti che avrebbero dovuto condurre a tale rinnovazione, pur essendo stati considerati dalla Corte di appello. La mancanza di specificità ha pertanto reso la doglianza inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
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Nota della Redazione
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