Nuovo ordine di allontanamento e abitualità della condotta (Cass. pen. Sez. I n. 12099 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile alcuna preclusione alla fattispecie di reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 quando l’inottemperanza riguardi un nuovo ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dopo che un precedente ordine, disposto in luogo dell’accompagnamento alla frontiera, sia rimasto ineseguito. La novella introdotta dalla legge n. 94 del 2009 e dal d.l. n. 89 del 2011 consente, difatti, al Questore di emettere altro ordine di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. In tema di particolare tenuità del fatto, il giudizio sull’offesa va condotto con i criteri dell’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non richiede l’esame di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Il Fatto

La Corte d’appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale della stessa città nei confronti del ricorrente per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. Destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Questore, l’imputato aveva omesso di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica e era stato sottoposto a controllo successivamente.

Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha eccepito la violazione della norma incriminatrice e il difetto di motivazione, sostenendo l’impossibilità di una nuova condanna quando l’ordine di espulsione non sia il primo impartito. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione, per non essere stata valutata la distanza temporale quale indice di non abitualità della condotta.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso non meritevole di accoglimento. Il primo motivo è inammissibile perché relativo a questione non devoluta al giudice di appello. La sentenza impugnata riportava un riepilogo dei motivi di gravame non contestato dal ricorrente, il quale avrebbe dovuto censurare specificamente quel riepilogo se ritenuto incompleto.

Sul punto la Corte richiama il principio per cui, nel giudizio di legittimità, il ricorso che investa statuizioni di primo grado non devolute in appello con specifico motivo è inammissibile, perché la sentenza di primo grado ha acquisito efficacia di giudicato (Sez. 3 n. 2343 del 2018; Sez. 2 n. 13826 del 2017).

Nel merito il motivo è altresì infondato. Nessuna preclusione deriva dalla circostanza che l’inottemperanza riguardi un nuovo ordine di allontanamento emesso dopo che un analogo provvedimento era rimasto ineseguito (Sez. I n. 6921 del 2022). La Corte sottolinea il superamento dell’orientamento ancorato alla previgente normativa (Sez. 6 n. 9073 del 2010). L’art. 14, comma 5-ter, stabilisce che, qualora non sia possibile l’accompagnamento alla frontiera, si applicano i commi 1 e 5-bis, con la conseguenza che può essere validamente emesso altro ordine.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato. I giudici di merito hanno valorizzato l’abitualità della condotta, risultando l’imputato condannato in più occasioni per violazione dell’ordine di allontanamento, oltre che per altri reati, e hanno considerato le modalità della condotta e l’intensità del dolo. Si sono attenuti all’orientamento per cui, ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., non è necessaria la disamina di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., bastando l’indicazione di quelli rilevanti (Sez. 7 n. 10481 del 2022). Le censure del ricorrente sono risultate generiche. Da ciò il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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