Tempo silente e presunzione di esigenze cautelari nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 31285 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e comporta la sussistenza, salvo prova contraria, dei caratteri di attualità e concretezza della perdurante pericolosità. Il cd. tempo silente, inteso come periodo in cui non sono risultate manifestazioni confermative del collegamento mafioso, non assume valore astratto e autonomo, ma rileva solo in quanto assuma connotazioni tali da significare in positivo la cessazione del vincolo associativo. La mera deduzione del tempo trascorso, in assenza di riferimento al tipo di sodalizio e alla qualità e durata della partecipazione, non configura argomentata censura alla riconosciuta valenza della presunzione.
Il Fatto
Il ricorrente è raggiunto da custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per reati in materia di armi aggravati dalla finalità mafiosa, contestati in un contesto territoriale in cui sono riconosciute articolazioni locali di un noto sodalizio. Il GIP del Tribunale di Trani applica la misura; il Tribunale di Lecce, in sede di riesame, rigetta la richiesta dell’indagato.
Propone ricorso per cassazione la difesa, deducendo la mancanza della gravità indiziaria, l’illogicità e l’apparente motivazione, la violazione delle norme sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura, valorizzando in particolare il tempo silente intercorso tra i fatti e la valutazione di pericolosità, nonché la dedotta interruzione dei rapporti con gli altri sodali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro indiziario, incentrato sulla persistente operatività del sodalizio di matrice mafiosa e sul ruolo attivo del ricorrente nella fazione di riferimento. Gli elementi acquisiti — intercettazioni, dinamiche della contesa tra gruppi, distribuzione dei proventi tra gli associati e contatti con i vertici delle fazioni contrapposte — valgono a fondare non una affermazione assertiva, ma una gravità indiziaria coerente e riscontrata.
Il ricorrente è individuato quale soggetto stabilmente inserito nella struttura organizzativa, addetto a curarne le relazioni interne ed esterne e a ripartire proventi e pusher. Richiamando il canone delle Sezioni Unite n. 36958 del 2021, la Corte ribadisce che la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento e per la messa a disposizione in favore del sodalizio: inserimento dinamico che il ricorrente realizzerebbe.
Quanto ai motivi sulle esigenze cautelari, la Corte muove dalla portata letterale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che prevede una presunzione vincibile di sussistenza delle esigenze e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria per i delitti qualificati. Il giudice delle leggi — con la Corte cost. n. 48 del 2015 e la Corte cost. n. 136 del 2017 — ha più volte rimarcato la particolare connotazione empirico-sociologica del modello mafioso, caratterizzato da adesione permanente e forza intimidatrice.
La Corte passa in rassegna i diversi orientamenti sul tempo silente. Secondo alcuni, il solo decorso del tempo è insufficiente, ove non accompagnato da indici di recesso dal sodalizio; secondo altri, il tempo silente assume rilievo autonomo se di estensione non ordinaria; secondo un indirizzo intermedio, il tempo trascorso deve consentire il superamento della situazione di dubbio, parametrandosi al tipo di sodalizio e alla qualità della partecipazione. Le coordinate che ne derivano sono chiare: il tempo silente non è irrilevante in sé, ma la sua valenza è condizionata da elementi che ne specifichino il significato nel senso della cessazione del vincolo. La dimensione temporale non è fissa, ma va conformata al caso concreto, alla storia dell’indagato e alla connotazione del sodalizio.
Nel caso esaminato, il tempo silente prospettato dalla difesa ha ridotta portata e non incide sulla questione, tanto più che il ruolo del ricorrente è apparso tutt’altro che marginale. La presunzione relativa non risulta superata. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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