Continuazione in executivis: indici e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 12101 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, l’identità del disegno criminoso postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre, inoltre, che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato con due sentenze irrevocabili emesse dal G.i.p. del Tribunale di Palermo e dal G.i.p. del Tribunale di Termini Imerese, ha presentato al giudice dell’esecuzione istanza di applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto delle due decisioni.

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza rilevando che dalle sentenze non emergevano elementi sintomatici dell’unicità del disegno criminoso: la distanza temporale tra i fatti, il diverso luogo di commissione e l’estraneità del secondo fatto al contesto associativo del sodalizio oggetto della prima sentenza deponevano in senso contrario. Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione muove dalla ricostruzione dell’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen. Richiamando un proprio precedente (Sez. I n. 15955 del 08.01.2016) e una conforme decisione della Sez. II n. 10033 del 07.12.2022, la Corte ribadisce che l’identità del disegno criminoso non può essere confusa con la generale propensione alla devianza del reo, che si concretizza di volta in volta in base alle occasioni esistenziali.

Viene poi richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 18.05.2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede, anche in executivis, una verifica approfondita di concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spaziotemporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate. È inoltre necessario che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali.

La Corte precisa che non è richiesta la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche in presenza di alcuni soltanto di essi, purché significativi, come affermato in una serie di precedenti (Sez. I n. 8513 del 09.01.2013; Sez. I n. 44862 del 05.11.2008; Sez. II n. 10539 del 10.02.2023). L’accertamento è però rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità se la motivazione è adeguata.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che il Tribunale di Palermo si sia attenuto ai criteri della materia, con motivazione congrua e priva dei vizi dedotti. Il giudice dell’esecuzione ha valorizzato la distanza temporale tra i fatti, il reato associativo essendo contestato per il periodo 9 settembre 2015 – 2 marzo 2016, mentre il delitto della seconda sentenza è stato commesso il 17 ottobre 2016, a distanza apprezzabile dalla cessazione di operatività dell’associazione. Né rileva decisivamente la contiguità territoriale, in ragione della disamina complessiva dei fatti. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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