Impugnazione della misura cautelare respinta è appello non ricorso per saltum (Cass. pen. Sez. 4 n. 9215 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale il giudice, dopo la fase delle indagini preliminari, respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., è impugnabile esclusivamente con il mezzo dell’appello previsto dall’art. 310 cod. proc. pen. e non con il ricorso per cassazione. L’art. 311 cod. proc. pen., che disciplina l’impugnazione per saltum, consente di adire direttamente la Corte di legittimità solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e costituisce un mezzo alternativo al riesame, non all’appello.

Il Fatto

Un imputato, condannato in primo grado alla pena detentiva, si trovava sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. La difesa aveva proposto istanza per la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, ma la Corte d’appello aveva rigettato l’istanza.

Avverso tale provvedimento, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazioni procedurali e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura applicata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rilevato un errore di fondo nella scelta del mezzo di impugnazione. Ha chiarito che, in materia di misure cautelari personali, la richiesta di revoca o modifica presentata al giudice che procede è regolata dall’art. 299 cod. proc. pen. e che il provvedimento che la respinge non è un’ordinanza “genetica”, ma un provvedimento successivo, avverso il quale la legge non prevede il ricorso diretto alla Corte di legittimità.

La Suprema Corte ha evidenziato come l’art. 311 cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per saltum, lo limiti esclusivamente a due ipotesi: le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e quelle che la applicano per la prima volta. Tale rimedio rappresenta un’alternativa al riesame, non all’appello disciplinato dall’art. 310 cod. proc. pen., che è il mezzo ordinario contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di modifica o revoca.

Pertanto, la Corte ha giudicato il ricorso erroneamente proposto e ha disposto la conversione dell’impugnazione in appello ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo, individuato come giudice competente a decidere sull’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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