Art. 1785.

Art. 1785.

Limiti di responsabilita'

((L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.))

Libro IV — Delle obbligazioni