Responsabilità albergatore per cose portate in albergo e limiti della CTU (Cass. civ. Sez. III n. 4132 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’albergatore risponde, ai sensi dell’art. 1783 cod. civ., del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose portate in albergo, intendendosi tali quelle che rispondono all’uso normale e comune e sono immesse nei locali lasciati a disposizione del cliente, per il tempo in cui questi usufruisce dell’alloggio in forza del contratto. Per le cose di cui il cliente mantiene il possesso la responsabilità è indipendente da qualsiasi consegna, essendo collegata al solo fatto dell’introduzione dei beni personali nei locali dell’impresa. Il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore in custodia: se non si avvale di tale possibilità corre solo il rischio di non ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento, salvo che provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785-bis cod. civ. L’esonero di responsabilità dell’art. 1785 cod. civ. opera solo quando il danno sia dovuto al cliente, alle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, ovvero dipenda da forza maggiore o dalla natura della cosa. La CTU è legittima quando il giudice di merito la impieghi per attingere i profili estimativi indotti dalla controversia, ponendo a premessa dati di fatto e non mere ipotesi.

Il Fatto

Il cliente di una struttura alberghiera conveniva in giudizio la società albergatrice davanti al Giudice di Pace, chiedendo il risarcimento del danno per la sottrazione di un capo di abbigliamento di valore lasciato su una rastrelliera della hall. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento della somma richiesta, oltre spese di lite e di CTU. La società proponeva appello e il Tribunale, con sentenza depositata l’11 dicembre 2019, rigettava l’impugnazione e confermava la decisione di prime cure.

Avverso tale pronuncia la società albergatrice ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo l’errata applicazione della disciplina della responsabilità dell’albergatore, il difetto di prova del valore del bene e i vizi della consulenza tecnica d’ufficio posta a base della quantificazione del danno. Il cliente resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo sostanziale della responsabilità. Il Tribunale ha correttamente distinto le cose affidate in custodia, disciplinate dall’art. 1784 cod. civ., dalle cose semplicemente portate in albergo, rispetto alle quali opera l’art. 1783 cod. civ. Per queste ultime la responsabilità dell’albergatore prescinde da qualsiasi consegna e si collega al solo fatto dell’introduzione dei beni nei locali dell’impresa, per il tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio.

Il Collegio sottolinea che l’albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore, salvo i casi previsti dall’art. 1784 cod. civ. Da ciò deriva che il cliente non è obbligato ad affidarli: chi non si avvale di tale facoltà affronta soltanto il rischio di una limitazione del risarcimento, a meno che provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785-bis cod. civ. La responsabilità limitata costituisce così il punto di equilibrio tra l’esigenza del cliente e quella di non gravare l’albergatore di una responsabilità illimitata (richiamata Cass. n. 28812 del 2008).

Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato la colpa dell’albergatore per aver collocato una rastrelliera in posizione tale da renderne impossibile la sorveglianza. Tale accertamento di fatto, congruamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità e esclude l’esonero previsto dall’art. 1785 cod. civ. (richiamata Cass. n. 1684 del 1994). Il primo motivo è quindi infondato.

Quanto ai motivi sulla CTU, esaminati congiuntamente, la Corte ribadisce i noti limiti dello strumento: esso non può esonerare la parte dal provare quanto assume, né supplire a deficienze di allegazioni o offrire indagini esplorative (Cass. n. 6383 del 2019). Il principio non opera però quando il giudice confermi l’esito di una consulenza puntualmente eseguita per attingere i profili estimativi della controversia, come nella specie. Il CTU ha posto a premessa dati di fatto, non ipotesi, e la stima, anche di carattere virtuale, costituisce il proprium del giudizio tecnico.

Le censure residue non investono il contenuto delle risposte del consulente, ma l’esito della loro valutazione da parte del Tribunale, che le ha giudicate logiche. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del CTU, il quale abbia tenuto conto e replicato ai rilievi di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione, senza necessità di soffermarsi sulle contrarie allegazioni, implicitamente disattese perché incompatibili con la statuizione raggiunta (richiamata Cass. n. 3881 del 2006 e successiva giurisprudenza conforme). I rilievi sono quindi inammissibili e il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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