Peculato nell’uso delle fuel cards comunali e inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 13085 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato continuato, nella forma dell’uso indebito, la condotta dell’incaricato di pubblico servizio che utilizzi le fuel cards assegnategli dall’ente locale per finalità estranee al servizio, con prelievi sproporzionati rispetto alle esigenze dei mezzi in dotazione. La qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, non contestata nei gradi di merito né con i motivi di appello, non è più verificabile in sede di legittimità, essendo precluso l’accertamento in concreto dell’attività svolta. È manifestamente infondata la censura che imputa alla sentenza di appello una motivazione per relationem, quando i giudici di secondo grado abbiano ripercorso tutti i punti della decisione gravata e confutato le critiche difensive con congruo excursus probatorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli conferma la condanna di due dipendenti comunali — un autista e un messo notificatore, qualificati incaricati di pubblico servizio — per peculato continuato commesso mediante uso indebito delle carte carburante loro rilasciate dal Comune. I giudici di merito dichiarano estinte per prescrizione le condotte fino al 7 ottobre 2011 e rideterminano la pena per le residue in due anni e due mesi di reclusione ciascuno.
Avverso la decisione il difensore propone ricorso congiunto per cassazione, deducendo l’inosservanza dell’art. 314 cod. pen. — per assenza dell’elemento oggettivo e psicologico e per impossibilità di computare i singoli pagamenti — e vizi di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, invertendo l’ordine logico delle censure e muovendo da quella che investe la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
È palesemente infondata la doglianza sulla motivazione per relationem: i giudici di appello hanno ripercorso tutti i punti della decisione gravata, disattendendo la tesi difensiva secondo cui la contabilità dell’ente versava in stato di confusione tale da impedire l’accertamento degli abusivi prelievi. La Corte territoriale ha posto a fondamento un excursus riassuntivo degli elementi probatori: litri di carburante acquisiti mediante le fuel cards sproporzionati rispetto ai mezzi utilizzati, uso anomalo dei buoni provvisori, rifornimenti eseguiti a brevissima distanza l’uno dall’altro, risultanze della consulenza tecnica del pubblico ministero secondo cui i mezzi avrebbero dovuto percorrere tra i 105 e i 120 km al giorno, drastica riduzione dei consumi dopo la denuncia del Vicesindaco.
Quanto all’inquadramento delle condotte nello schema dell’art. 314 cod. pen., il tema è posto con esclusivo riferimento alle modalità di accertamento; il richiamo all’art. 316-ter cod. pen. è del tutto inconferente rispetto alla fattispecie. Sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio non vi è contestazione, non essendo stato dedotto né in appello né in legittimità il tema dell’accertamento in concreto dell’attività svolta, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe.
La Corte osserva che l’uno era indicato come messo comunale, in astratto titolare di poteri di certificazione riconducibili ai pubblici ufficiali ex art. 357 cod. pen., mentre l’altro era descritto come autista comunale senza ulteriori precisazioni. Tuttavia ogni verifica in concreto deve ritenersi preclusa dallo sviluppo processuale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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