Misure cautelari: obbligo di motivare sulla minore afflittività della misura (Cass. pen. Sez. VI n. 1660 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il giudice che applica gli arresti domiciliari non è tenuto a motivare sull’insussistenza della presunzione di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere, poiché tale presunzione è prevista dalla legge solo per la custodia carceraria. Egli deve invece motivare, in ossequio al principio della minore afflittività necessaria, perché il pericolo di reiterazione non sia adeguatamente arginabile con misure non custodiali. La motivazione che si limiti ad affermare che gli arresti domiciliari costituiscono «unico presidio» idoneo, senza spiegare perché misure meno afflittive non siano sufficienti, è carente e impone l’annullamento con rinvio. Il giudice non è tenuto, invece, a motivare sul pericolo d’inquinamento probatorio quando tale esigenza di cautela non sia stata ravvisata.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per alcuni reati-scopo. In parziale accoglimento della richiesta di riesame, il Tribunale di Potenza ha riqualificato i fatti nelle fattispecie degli artt. 74, commi 4 e 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostituendo la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sia in punto di gravità indiziaria sia in tema di esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità, riportandosi alla propria memoria scritta.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, relativo alla gravità indiziaria, è infondato, al limite dell’inammissibilità. Esso si risolve in una manifestazione di dissenso dalla valutazione compiuta dal Tribunale sulle risultanze investigative, molteplici, eterogenee e di contenuto nitido: dialoghi intercettati, informazioni testimoniali di acquirenti e dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Il ricorrente elude un confronto puntuale e specifico con tale compendio.
Il secondo motivo, in punto di esigenze cautelari, è invece fondato. La Corte precisa anzitutto che sono eccentriche le doglianze sulle dedotte omissioni di motivazione. Quella sul pericolo d’inquinamento probatorio è infondata, giacché il Tribunale non ha ravvisato tale esigenza di cautela. Anche quella sulla presunzione di adeguatezza delle misure custodiali è infondata, poiché la presunzione è prevista dalla legge solo per la custodia in carcere, non anche per gli arresti domiciliari, applicati con l’ordinanza impugnata. Su entrambi i profili i giudici non erano tenuti a motivare.
La motivazione dell’ordinanza è però essenzialmente di maniera nella parte in cui giustifica la scelta degli arresti domiciliari come «unico presidio capace di recidere i legami sociali intessuti e di impedire la reiterazione delle condotte delittuose», senza altro aggiungere. I giudici non spiegano perché il pericolo non sia eventualmente arginabile con misure non custodiali: spiegazione necessaria in ossequio al principio della minore afflittività necessaria delle misure cautelari personali.
Si rende dunque necessaria una motivazione supplementare. La Corte annulla in parte qua l’ordinanza impugnata e rinvia il procedimento al Tribunale del riesame perché vi provveda, rigettando nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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