Bancarotta semplice: aggravamento del dissesto e colpa grave non si presumono dal ritardo (Cass. pen. Sez. V n. 24773/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (art. 217 legge fall.), non è sufficiente citare alcune voci del passivo di bilancio, aumentate o rimaste tali, per attestare l’aggravamento, che deve invece consistere in un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo della società. La mancata tempestiva richiesta di fallimento da parte dell’amministratore, anche di fatto, è punibile solo se dovuta a colpa grave, desumibile non dal mero ritardo ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione. Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, quando nei successivi gradi cade l’affermazione di responsabilità, i periodi di sospensione ex art. 159, secondo comma, cod. pen. (testo Riforma Orlando) perdono efficacia ai sensi del terzo comma e vanno computati nel termine di prescrizione, che torna a contrarsi.
Il Fatto
L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2018, veniva condannato dal Tribunale di Avezzano, con conferma della Corte d’appello di L’Aquila, per bancarotta semplice: astenendosi dal richiedere il fallimento della società, inattiva da anni e gravata da un passivo consistente maturato in buona parte verso istituti di credito, ne avrebbe aggravato il dissesto per effetto della crescita degli interessi moratori su debiti preesistenti, pur in assenza di nuovi crediti sopravvenuti.
L’imputato ricorreva con due motivi. Con il primo deduceva il difetto di prova dell’aggravamento: la Corte si sarebbe basata sulle generiche affermazioni del curatore, incapace di quantificare l’ulteriore indebitamento, ignorando la prova documentale della difesa — una sentenza del Tribunale civile di Avezzano che, su azione dello stesso amministratore contro uno degli istituti creditori, aveva determinato una consistente riduzione del debito e degli interessi, anche per il futuro. Con il secondo censurava la ritenuta colpa grave, ravvisata nella sola inerzia. Il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
Entrambi i motivi sono fondati. Sul primo, la Corte rileva un vuoto motivazionale: a fronte della specifica censura d’appello sulla mancata valutazione della sentenza civile e dei risultati positivi conseguiti tra la cessazione dell’attività e il fallimento, la Corte territoriale si è limitata a ribadire che l’inerzia aveva accresciuto le passività per effetto degli interessi moratori, senza confrontarsi né con il contenuto della pronuncia civile — che aveva notevolmente ridotto gli interessi dovuti alla banca — né con le critiche alla valutazione delle dichiarazioni del curatore. Manca così la motivazione sull’effettivo verificarsi dell’aggravamento, che la giurisprudenza di legittimità ancora al peggioramento dello squilibrio complessivo, non all’andamento di singole voci del passivo.
Sul secondo motivo, la Corte richiama il principio per cui la tardiva richiesta di fallimento integra omissione penalmente rilevante solo quando costituisce oggetto di una scelta connotata da colpa di livello grave, da accertare in concreto attraverso una provata e consapevole omissione: la sentenza impugnata ha invece fatto discendere la colpa grave dalla mera circostanza del ritardato deposito della domanda, senza specificare gli elementi da cui desumere la piena conoscenza dello stato di decozione da parte dell’imputato.
La fondatezza del ricorso impone però di rilevare l’estinzione del reato: commesso il 25 gennaio 2018, con termine prescrizionale di sette anni e sei mesi nel regime della Riforma Orlando, il delitto è prescritto perché non possono computarsi le sospensioni ex art. 159, secondo comma, cod. pen. Quando nei successivi gradi cade l’affermazione di responsabilità, il terzo comma impone di calcolare anche i periodi in precedenza sospesi: opera una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell’efficacia sospensiva, il cui fondamento sta nel venir meno delle ragioni che giustificavano tempi ulteriori per verificare la fondatezza della condanna. Il termine, virtualmente allungato, torna a contrarsi. Né ricorrono i presupposti del proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., riservato ai casi in cui l’insussistenza del fatto emerga per constatazione ictu oculi e non per apprezzamento: le doglianze condurrebbero a un annullamento con rinvio, inibito perché il giudice del rinvio dovrebbe comunque dichiarare immediatamente la causa estintiva. La sentenza è quindi annullata senza rinvio per prescrizione.
Implicazioni Pratiche
- Contestare l’aggravamento come saldo complessivo: contro l’addebito ex art. 217, n. 4, l. fall., pretendere la prova del peggioramento dello squilibrio economico-finanziario globale tra la data in cui il fallimento andava richiesto e la dichiarazione. Documentare ogni risultato positivo medio tempore — riduzioni giudiziali del debito, transazioni, recuperi — perché la crescita degli interessi moratori, da sola, non basta.
- Esigere la prova della consapevolezza: la colpa grave non coincide con il ritardo. La difesa deve incalzare l’accusa sugli elementi concreti da cui desumere la piena conoscenza dello stato di decozione; per gli amministratori, conservare traccia delle iniziative di risanamento e del contenzioso attivo è la migliore precostituzione difensiva.
- Ricalcolare la prescrizione quando cade la condanna: per i reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, l’accoglimento del ricorso sulla responsabilità travolge le sospensioni ex art. 159, comma 2, c.p. Nei ricorsi per bancarotta semplice e reati con termini contenuti, verificare sempre se la fondatezza dei motivi porti il reato oltre la soglia di prescrizione, valutando anche l’opportunità di un’eventuale rinuncia alla prescrizione solo dopo un bilancio realistico delle chance di assoluzione piena.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.