Circolazione con veicolo in sequestro: esclusa la violazione di sigilli (Cass. pen. Sez. VI n. 13087 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 cod. strada integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., poiché la norma sanzionatoria amministrativa è speciale rispetto a quella penale e il concorso tra le stesse è solo apparente. Ai fini della configurabilità del delitto di violazione di sigilli di cui all’art. 349 cod. pen., invece, non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né che siano stati rotti o rimossi, essendo sufficiente qualsiasi condotta idonea a eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, purché posta in essere da soggetto edotto del vincolo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un conducente sorpreso alla guida di un’autovettura di sua proprietà che due giorni prima era stata sottoposta a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 cod. strada, con affidamento in custodia allo stesso conducente. Gli operanti, preso atto della circostanza, sottoponevano nuovamente il veicolo a sequestro e segnalavano il fatto all’autorità giudiziaria anche per il delitto di violazione di sigilli.
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per i reati di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen., avvinti dalla continuazione, con pena di nove mesi di reclusione e 500 euro di multa. Il difensore dell’imputato ricorreva deducendo l’insussistenza di entrambi i reati, assumendo che la condotta integrata fosse unicamente la violazione dell’art. 213, comma 4, d. Igs. n. 285 del 1992 e che sulla vettura non era stato apposto alcun sigillo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente le due contestazioni, giungendo a esiti opposti. Quanto al reato di cui all’art. 334 cod. pen., il ricorso è fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 1963 del 28/10/2010, secondo cui la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra esclusivamente l’illecito amministrativo del quarto comma dell’art. 213 cod. strada. La norma amministrativa è speciale rispetto a quella penale e il concorso tra le stesse è solo apparente.
La sentenza impugnata, osserva la Corte, non ha tenuto conto di tale approdo, ormai consolidato. Ne consegue l’annullamento senza rinvio limitatamente a tale reato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Quanto al delitto di violazione di sigilli, il ricorso è invece rigettato. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 349 cod. pen., non occorre che i sigilli siano stati materialmente apposti, né che siano stati oggetto di rottura o rimozione. È sufficiente l’esistenza di un atto che renda manifesta la volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni condotta di disposizione o manomissione. Oggetto della tutela penale è l’interesse pubblico al rispetto del particolare stato di custodia imposto per legge o per ordine dell’autorità, al fine di assicurare la conservazione, l’identità e la consistenza oggettiva della cosa. Richiama in proposito Sez. 3, n. 24684 del 18/02/2015 e Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018.
Il delitto si perfeziona dunque con qualsiasi condotta idonea a eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, purché il soggetto sia edotto del vincolo. All’annullamento parziale segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello territoriale per la rideterminazione della pena per il delitto residuo, non essendo possibile ricavare dalle sentenze di merito la frazione irrogata per il reato caducato.
Nota della Redazione
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