Art. 1822.

Art. 1822.

Promessa di mutuo

Chi ha promesso di dare a mutuo puo' rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.

Libro IV — Delle obbligazioni