Mutuo e traditio rei mediante deposito cauzionale infruttifero (Cass. civ. Sez. III n. 26697 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, e della sua idoneità a costituire titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. per la restituzione del capitale, la traditio rei e l’acquisizione della disponibilità giuridica della somma in favore del mutuatario si realizzano anche quando l’importo mutuato, contestualmente erogato e accreditato, sia immediatamente costituito in deposito cauzionale infruttifero presso l’istituto erogante a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali o del consolidamento dell’ipoteca. La costituzione della cauzione presuppone, infatti, l’avvenuto conseguimento della disponibilità giuridica e l’esercizio del potere di disposizione della res da parte del mutuatario. In tema di mutuo bancario, la mancata menzione della dicitura “ammortamento alla francese” o dell’algoritmo matematico di calcolo non determina la nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi ex art. 1284 c.c. e art. 117 T.U.B., qualora siano esplicitati capitale, durata, periodicità delle rate e T.A.N..

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2002 un mutuo condizionato ipotecario per € 63.500; la somma erogata era stata contestualmente costituita in deposito cauzionale infruttifero presso la banca mutuante, poi incorporata nel Monte dei Paschi di Siena. Nel 2017 la banca intimò precetto per rate scadute e non pagate, pari a oltre sedicimila euro. Il mutuatario propose opposizione a precetto, chiedendo in via principale l’inesistenza del diritto di procedere a esecuzione forzata e la nullità del precetto, in via subordinata il ricalcolo del saldo ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB.

Il Tribunale dichiarò inefficace il precetto limitatamente alla minor somma di € 13.546,82. La Corte d’appello di Milano rigettò l’appello e la richiesta di rinnovazione della CTU. Propone ricorso per cassazione il mutuatario; resiste con controricorso la società cessionaria del credito.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la qualificazione del contratto: secondo il ricorrente, la traditio sarebbe avvenuta solo con lo svincolo del deposito, con conseguente configurabilità di una mera promessa di mutuo ex art. 1822 c.c., priva di attitudine esecutiva.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 5968/2025 e n. 25696/2021, oltre a Cass. n. 25632/2017 e n. 38331/2021: la traditio non richiede la materiale consegna del contante, essendo sufficiente che l’importo esca dal patrimonio dell’istituto per entrare nella sfera di controllo del mutuatario. La dazione in cauzione è atto di disposizione che presuppone la realtà del mutuo, non la esclude.

Nel caso concreto il contratto, redatto per atto pubblico, recava quietanza di saldo e la clausola di ricostituzione in deposito; lo svincolo dell’agosto 2002, con retrodatazione della valuta alla stipula, resta mera fase esecutiva del vincolo di garanzia. La fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre le dichiarazioni del pubblico ufficiale, e le prove contrarie valorizzate dal ricorrente non valgono a superarla.

Il terzo motivo è inammissibile, per sovrapposizione promiscua di censure eterogenee e per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non essendo trascritte le osservazioni del consulente di parte né indicati i luoghi di riproposizione. Nel merito, la Corte richiama Sezioni Unite n. 15130/2024: la chiarezza di capitale, durata, rate e T.A.N. rende la rata determinabile, senza necessità dell’algoritmo. Quanto ai profili di usura e T.A.E.G./I.S.C., la CTU conferma il rispetto dei tassi soglia. L’eventuale scostamento tra condizioni pattuite e somme addebitate non integra nullità genetica, ma difformità esecutiva fonte di ripetizione o risarcimento.

Il quarto motivo è inammissibile: la censura non è travisamento della prova nel senso rigoroso, ma contestazione valutativa non consentita in legittimità, secondo Sezioni Unite n. 8053/2014. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1822 c.c.

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