Competenza esecutiva radicata dalla sentenza di proscioglimento con confisca (Cass. pen. Sez. I n. 13287 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza a provvedere appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo ai sensi dell’art. 665, quarto comma, cod. proc. pen. In tale novero rientra anche la sentenza di proscioglimento che disponga una misura di sicurezza patrimoniale, quale la confisca, poiché è suscettibile di effetti esecutivi e va inserita nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002. Il principio di perpetuatio jurisdictionis fissa invece il momento determinativo della competenza alla presentazione della domanda. La competenza del giudice che ha adottato la misura ablatoria, ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen., riguarda i soli adempimenti esecutivi conseguenti, non le questioni inerenti la misura stessa.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza a conoscere dell’incidente di esecuzione promosso dalla Procura della Repubblica, avente ad oggetto la richiesta di estinzione della pena inflitta al condannato. Il giudice ravvisava che, al momento di presentazione dell’istanza, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era stato emesso dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica.
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, a sua volta, declinava la propria competenza e sollevava conflitto negativo davanti alla Corte. Nell’ordinanza rilevava che si trattava di sentenza ex art. 531 cod. proc. pen. per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente confisca dell’assegno bancario oggetto della contestata ricettazione. Secondo il rimettente, le uniche questioni derivanti dalla confisca avrebbero riguardato la destinazione del bene o la sua restituzione, di competenza del giudice che aveva adottato il provvedimento ablatorio; l’ultima sentenza passata in giudicato con ricadute esecutive sarebbe stata quindi quella del Tribunale di Ravenna.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 665, quarto comma, cod. proc. pen., che attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nel caso di pluralità di provvedimenti di giudici diversi. Richiama sul punto Sez. 1 n. 37300 del 02.07.2021, secondo cui tale attribuzione resta ferma anche quando la questione attenga a un unico e diverso titolo esecutivo.
Quanto al momento determinativo, la Corte ricorda il principio della perpetuatio jurisdictionis: la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e non muta per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza (Sez. 1 n. 51271 del 30.09.2019).
Il passaggio centrale riguarda l’inclusione dei proscioglimenti nel novero dei provvedimenti rilevanti. La Corte richiama Sez. 1 n. 9547 del 15.01.2018, secondo cui la competenza spetta al giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo anche quando si tratti di sentenza di proscioglimento, purché comporti effetti esecutivi che ne impongano l’inserimento nel casellario oppure contenga statuizioni geneticamente idonee a investire il giudice dell’esecuzione. In motivazione erano richiamati ulteriori arresti (Sez. 1 n. 21178 del 04.04.2003; n. 462 del 31.10.2002; Sez. 1 n. 12991 del 12.01.2001), secondo i quali la competenza è determinata ex art. 665, quarto comma, anche se la pena sia stata espiata o risulti estinta o ineseguibile. Il fondamento è la salvaguardia dell’unitario esercizio della funzione giurisdizionale esecutiva.
La Corte respinge l’obiezione del rimettente. Il principio di Sez. 1 n. 41216 del 17.05.2018, richiamato da Sez. 1 n. 38845 del 12.09.2024, secondo cui la competenza sugli adempimenti esecutivi della confisca appartiene al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo, riguarda solo gli adempimenti conseguenti ex art. 86 disp. att. cod. proc. pen., non le questioni inerenti la misura stessa, riservate al giudice dell’esecuzione ex art. 676, primo comma, cod. proc. pen., come confermato da Sez. 1 n. 27160 del 31.05.2024 in tema di restituzione di beni confiscati richiesta dal terzo estraneo.
Nel caso in esame, il provvedimento divenuto definitivo per ultimo è dunque la sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica: pur essendo di non doversi procedere, dispone una misura di sicurezza patrimoniale ed è iscritta nel casellario ex art. 3 d.P.R. n. 313 del 2002. La Corte dichiara pertanto la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Nota della Redazione
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