Appello cautelare, memorie tardive e onere motivazionale rafforzato (Cass. pen. Sez. I n. 13286 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di appello cautelare il deposito delle memorie difensive è regolato non dalla norma generale dell’art. 121 cod. proc. pen., ma dalla norma speciale di cui all’art. 127, comma 2, cod. proc. pen., richiamata dall’art. 310 cod. proc. pen., con la conseguenza che il termine di cinque giorni prima dell’udienza va rispettato a pena di inammissibilità; la nota depositata in udienza è utilizzabile solo se riproduttiva della discussione orale, e non quando integri una vera e propria memoria. La riforma in senso sfavorevole all’indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un onere motivazionale rafforzato, volto a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice. In tema di gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta verificare la congruenza logica della motivazione, non la persuasività o l’attendibilità delle fonti, con conseguente inammissibilità delle censure rivalutative.
Il Fatto
Il pubblico ministero propone appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta cautelare. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in riforma del provvedimento, applica la custodia in carcere per una pluralità di contestazioni: partecipazione a un sodalizio di tipo mafioso, detenzione e porto di arma, estorsione aggravata dalla finalità di agevolazione associativa.
L’ipotesi accusatoria ricostruisce un sistema mafioso strutturato sul territorio lombardo, formato da esponenti di diverse organizzazioni storiche e operante in una pluralità di settori economici. L’indagato contesta la violazione del contraddittorio nella gestione delle memorie e delle produzioni documentali, oltre alla sussistenza degli indizi e delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce innanzitutto la scansione dei depositi davanti al tribunale del riesame. L’atto di appello è depositato il 7 ottobre 2023, seguito da ulteriore documentazione del pubblico ministero; una memoria del 21 marzo 2024 riepiloga le contestazioni e gli elementi a carico, mentre la difesa fa pervenire note per l’udienza del 27 marzo 2024 e ulteriori note l’11 aprile 2024. Il tribunale ha ritenuto inutilizzabili la nota difensiva del 27 marzo e quella successiva, qualificando la prima come memoria e non come riepilogo della discussione orale, e ha escluso che sia stato chiesto un termine a difesa.
Il Collegio convalida questa impostazione. Le note di udienza, osserva, non contengono la “pedissequa” riproduzione della discussione orale e vanno quindi trattate come memorie tardive. Richiama il principio per cui l’utilizzabilità degli elementi probatori nuovi introdotti oltre il termine dell’art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è subordinata alla verifica del contraddittorio della controparte, e la regola per cui quel termine è posto a pena di inammissibilità.
Quanto agli atti di indagine della nota del pubblico ministero del 27 marzo 2024, la doglianza è inammissibile per carenza di interesse, poiché l’ordinanza li ha già ritenuti inutilizzabili in quanto non trasmessi al tribunale del riesame, non decisivi. Nel merito, la motivazione sul quadro indiziario è ritenuta congrua: il tribunale ha valorizzato la stabilità dell’assetto organizzativo, l’affectio societatis, la cassa comune, la spendita della fama criminale e il metodo mafioso, senza necessità di atti intimidatori specifici.
Le residue censure sono inammissibili perché generiche e rivalutative. Il controllo di legittimità non si estende alla persuasività delle fonti, ma alla congruenza logica della motivazione. Infine, sulla doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sono recessivi l’incensuratezza e il decorso del tempo, in assenza di elementi che facciano ritenere venuto meno il vincolo associativo. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.