Continuazione in esecuzione: necessaria la prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 6321 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, richiedendosi che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Belluno ha escluso il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di separati titoli esecutivi. Il giudice dell’esecuzione aveva fondato il proprio diniego sul tempo di commissione dei reati e sulla natura occasionale ed estemporanea dei fatti, valorizzando inoltre la condizione soggettiva del condannato ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio, come già avvenuto nei giudizi di cognizione.
Il ricorrente deduce innanzi alla Sez. VII vizi di motivazione, sostenendo l’erroneità del diniego e prospettando l’esistenza di un unico originario disegno criminoso. La questione approda così al vaglio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la nozione consolidata di disegno criminoso, ricordando che esso postula una previa rappresentazione unitaria e una deliberazione complessiva delle condotte, e non si confonde con il programma di vita delinquenziale del reo, il quale esprime una generale propensione alla devianza concretizzatasi di volta in volta secondo le occasioni (Sez. I n. 15955 del 2016, conforme Sez. II n. 10033 del 2022).
Viene poi ribadito il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate. Si richiede inoltre che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle linee essenziali, non bastando la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.
Il collegio precisa che rilevano, ai fini della prova, l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, senza che sia necessaria la contemporanea ricorrenza di tutti gli indicatori, potendo l’unitarietà essere apprezzata anche al cospetto di soli alcuni elementi, purché significativi (Sez. I n. 8513 del 2013, Sez. I n. 44862 del 2008, Sez. II n. 10539 del 2023).
Su tale base la Corte osserva che l’accertamento degli indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua, priva di vizi logici e di travisamento dei fatti. Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha escluso il vincolo in ragione del tempo di commissione dei reati e della natura occasionale ed estemporanea dei fatti, con argomentazioni lineari che il ricorrente ha contrastato mediante critiche essenzialmente confutative, senza indicare quale fosse lo scopo unitario delle condotte devianti che il giudice avrebbe omesso di esaminare.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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