Inammissibile il ricorso che non attinge il nucleo della motivazione cautelare (Cass. pen. Sez. I n. 13289 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, alla Corte di cassazione spetta verificare se il tribunale del riesame abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il giudizio di legittimità non può convertirsi in una rivalutazione del merito cautelare, dovendosi tener conto della diversità dell’oggetto della delibazione rispetto a quella di merito. Sono pertanto inammissibili le doglianze che si limitano ad attaccare la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, ovvero a sollecitare una differente comparazione dei significati probatori. Parimenti inammissibile è il ricorso che contrapponga una prospettazione alternativa senza attingere il nucleo centrale del ragionamento del tribunale.
Il Fatto
Con ordinanza del 10 aprile 2024, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 26 settembre 2023, applicava al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. aggravato e per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il primo giudice aveva invece escluso la configurabilità delle fattispecie associative, ritenendo la gravità indiziaria solo per reati-fine, tra cui estorsioni aggravate e plurimi episodi di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il Tribunale del riesame riteneva configurabile un autonomo sodalizio mafioso di nuova costituzione, formato da esponenti di organizzazioni storiche operanti nel territorio lombardo. Il ricorrente veniva collocato nel contesto del gruppo, con compiti di mediazione, gestione di risorse e partecipazione alle decisioni associative. Avverso l’ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione sulla gravità indiziaria e sulla scelta della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, secondo cui il controllo di legittimità sulla motivazione cautelare in ordine ai gravi indizi si arresta alla verifica della congruenza logica e giuridica del ragionamento, senza investire il merito. Il principio è ribadito da Sez. II n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli e da Sez. I n. 30416 del 25/09/2020.
La Corte sottolinea la specificità della valutazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, diverso dall’accertamento di merito orientato alla certezza processuale. Ne deriva che non sono deducibili censure diverse dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà della motivazione, essendo inammissibili le doglianze che prospettino una differente comparazione dei significati probatori.
Applicando tali parametri, il ricorso è giudicato privo di attitudine a scalfire il ragionamento del Tribunale. L’ordinanza ha illustrato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado e ha ricostruito la natura mafiosa del nuovo sodalizio come frutto di un apporto comune di capitali, mezzi e risorse umane, con legami mantenuti con le cosche originarie. La Corte richiama il principio di Sez. III n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, secondo cui l’esistenza di scopi personali contrapposti non è ostativa al vincolo associativo ove le divergenze trovino composizione in un progetto generale.
È valorizzata la cassa comune destinata all’assistenza ai detenuti e alle loro famiglie, nonché l’affectio societatis e la spendita della fama criminale, ritenuta sufficiente per la capacità intimidatoria a prescindere dall’estrinsecazione in singoli atti. Quanto alla posizione del ricorrente, la Corte rileva che la censura è generica: si limita a richiamare i passaggi dell’ordinanza genetica e ad affermare assertivamente che la condotta si sarebbe fermata a livello embrionale, senza cogliere le rationes decidendi. Parimenti generico il riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in presenza di prospettazione alternativa priva di specifici riferimenti. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione dell’estratto al pubblico ministero ai sensi dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.