Inammissibile il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13407 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, introdotto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta di pena concordata, limita la propria cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La rinuncia ai motivi determina una preclusione processuale che rende inammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. Sono ammissibili soltanto i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, nonché quelli che si traducano in illegalità della sanzione inflitta o in errore di qualificazione giuridica del fatto.

Il Fatto

La difesa dell’imputato e il Procuratore generale territoriale hanno concordato, davanti alla Corte di appello di Roma, l’applicazione della pena di sette anni di reclusione, previa rinuncia a ogni differente motivo di censura. Il giudice di secondo grado ha accolto la richiesta pronunciando sentenza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. e l’eccezione di prescrizione relativamente a uno dei reati contestati. La questione centrale attiene ai limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze emesse a seguito di patteggiamento in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha inserito nel codice l’art. 599-bis. La norma consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi, indicando al giudice la pena sulla quale sono d’accordo.

Ritiene il Collegio che, una volta reintrodotto l’istituto, torni applicabile il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare meccanismo già previsto dall’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92. In forza dell’effetto devolutivo, il giudice d’appello che accoglie la richiesta di pena concordata limita la cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., data la radicale diversità tra l’applicazione della pena su richiesta e l’istituto in esame. La Corte richiama sul punto Sez. VI n. 35108 del 2003, Zardini e Sez. V n. 3391 del 2009, Camassa.

Da ciò discende che la rinuncia ai motivi opera come preclusione processuale: impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto non gli è più devoluto, anche in punto di affermazione di responsabilità. È pertanto inammissibile il ricorso relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena e che non si siano trasfuse nell’illegalità della sanzione, per essere la pena non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, oppure nell’erronea qualificazione giuridica del fatto. Sul punto il Collegio richiama Sez. II n. 22002 del 2019, Mariniello, Sez. V n. 7333 del 2019, Alessandria, Sez. II n. 30990 del 2018, Gueli e Sez. VI n. 41254 del 2019, Leone.

Specularmente, la Corte ammette il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. quando siano dedotti motivi attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Nel caso concreto, il motivo sulla ricorrenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, in applicazione del principio espresso da Sez. II n. 30990 del 2018, Gueli.

Infine, il motivo sull’eccezione di prescrizione relativa a uno dei reati contestati è giudicato manifestamente infondato, tenuto conto della pena edittale massima di dieci anni di reclusione prevista per il delitto e del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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