Immigrazione clandestina: numero dei migranti agevolati e dolo del partecipe (Cass. pen. Sez. I n. 3778 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 postula che il numero dei migranti agevolati risulti accertato e che la sua fonte sia esplicitata in motivazione. Il concorrente morale nel reato risponde di tale aggravante nei soli limiti degli ingressi dei quali era effettivamente a conoscenza, con conseguente necessità di correlare il dolo alla rappresentazione del numero dei soggetti agevolati. In sede di legittimità, la mancata indicazione della fonte del dato numerico integra vizio di motivazione e giustifica l’annullamento limitato al punto.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata, con sentenza della Corte d’appello di Trieste, alla pena di tre anni di reclusione ed euro 60.000 di multa per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cinque persone, con l’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998. La ricostruzione si fondava sulle chat telefoniche intercettate tra la ricorrente e il passeur, oltre che sulle dichiarazioni di uno dei migranti.
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni per mancata nomina dell’interprete, l’errata determinazione del numero dei migranti agevolati e l’illogicità della motivazione in ordine all’aggravante del profitto. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni. Nel giudizio abbreviato, una volta delimitata la piattaforma probatoria con il concorso delle parti, non sono più proponibili eccezioni sulla validità degli atti, salvo che ricorra una nullità patologica rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Richiamando Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Rv. 216246, la Corte ricorda che l’onere di eccepire in limine la illegittima acquisizione grava sull’interessato.
Sul difetto di nomina dell’interprete, la Corte richiama un indirizzo consolidato: la mancata nomina non genera inutilizzabilità né nullità delle dichiarazioni rese da persona alloglotta (Sez. 3, n. 18280 del 13/02/2020, Rv. 279276; Sez. 2, n. 36988 del 18/09/2008, Rv. 242049; Sez. 5, n. 17967 del 22/01/2013, Rv. 256888; Sez. 3, n. 44441 del 02/10/2013, Rv. 257597). Dopo il d.lgs. n. 32/2014, la mancata nomina configura una nullità a regime intermedio, non più deducibile dopo la richiesta di rito abbreviato (Sez. 6, n. 10444 del 19/01/2017, Rv. 269382). Nel caso di specie l’eccezione non era stata tempestivamente sollevata e il verbale di polizia giudiziaria, atto pubblico fidefaciente, non era stato contestato con elementi concreti.
Il ricorso è invece accolto sul punto del numero dei migranti. La sentenza impugnata indica cinque soggetti senza chiarire la fonte del dato: l’annotazione di polizia giudiziaria richiama due bengalesi e tre pakistani, mentre il migrante escusso riferisce di un gruppo iniziale di dieci, di cui quattro fermati dalla polizia croata. Nelle chat il passeur preannuncia l’arrivo con due migranti (“siamo in tre persone”). Da ciò deriva che la ricorrente, sul piano dell’elemento soggettivo, era a conoscenza solo dell’ingresso del passeur con due migranti.
È rigettato il motivo che contesta l’aggravante del profitto: la sentenza dà conto delle somme pagate dai migranti, delle comunicazioni sull’invio del denaro e dell’ordine di cancellare le conversazioni, dimostrativo di accordi economici legati al trasporto dietro pagamento. La Corte annulla pertanto la sentenza limitatamente all’aggravante di cui all’art. 12, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 286/1998 e alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, rigettando nel resto.
Nota della Redazione
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