Nullità a regime intermedio per violazione del termine di preavviso nel procedimento ex art. 51-ter Ord. pen. (Cass. pen. n. 31953 del 2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di sorveglianza, l’inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni che devono intercorrere tra la notifica dell’avviso di udienza al difensore e la data dell’udienza stessa dà luogo a una nullità a regime intermedio del provvedimento che definisce il giudizio. Tale nullità, se tempestivamente eccepita ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., impone la rinnovazione dell’avviso, non essendo sufficiente la concessione di un termine ad integrazione di quello originario, salvo che il nuovo termine non sia almeno pari a quello di cui l’avente diritto avrebbe usufruito in caso di regolare citazione, come prescrive l’art. 184, terzo comma, cod. proc. pen. I suddetti principi si applicano anche al procedimento di cui all’art. 51-ter legge n. 354/1975, non potendo la natura cautelare e transitoria della procedura giustificare la compressione delle garanzie difensive.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 26 febbraio 2026, aveva revocato con effetto ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa al condannato. Il provvedimento era stato emesso all’esito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 51-ter Ord. pen., a seguito della comunicazione del magistrato di sorveglianza. Il Tribunale aveva preliminarmente respinto l’eccezione del difensore, che lamentava la violazione del termine di preavviso di dieci giorni previsto dagli artt. 666, comma 3, e 678 cod. proc. pen., ritenendo tali norme inapplicabili alla procedura speciale.

Il difensore del condannato aveva ricevuto l’avviso per la prima udienza, fissata per il 19 febbraio 2026, senza il rispetto del preavviso dei dieci giorni liberi. Comparso a quell’udienza al solo fine di eccepire la nullità, il Tribunale aveva disposto il rinvio all’udienza del 26 febbraio 2026, nella quale aveva deciso sulla revoca. Avverso tale ordinanza il condannato ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge in punto di tardività della notifica al difensore del decreto di fissazione dell’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che dagli atti emergeva che il difensore non aveva ricevuto l’avviso per la prima udienza nel rispetto del termine di preavviso dei dieci giorni liberi. La natura processuale del vizio imponeva l’esame diretto degli atti, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42792 del 2001.

Il Collegio ha dato continuità al principio di diritto già affermato dalle Sez. 1, n. 34077 del 2014 e dalle Sez. 1, n. 19046 del 2005, secondo cui l’inosservanza del termine libero di dieci giorni dà luogo a una nullità a regime intermedio che, se tempestivamente eccepita, impone la rinnovazione dell’avviso. La mera concessione di un termine ad integrazione di quello originario non è sufficiente, dovendosi rispettare l’art. 184, terzo comma, cod. proc. pen., che per la nullità riguardante la citazione a comparire richiede un termine per la difesa non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di citazione regolare. Nel caso di specie, essendo il difensore comparso seppur al solo fine di eccepire la nullità, non si versava in ipotesi di nullità assoluta, ma di nullità a regime intermedio, da eccepire nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., come chiarito dalla Sez. 1, n. 17091 del 2024.

Quanto all’applicabilità di tali principi al procedimento di cui all’art. 51-ter Ord. pen., la Corte ha escluso che la natura urgente della procedura possa giustificare la deroga alle garanzie difensive. Una volta che il magistrato di sorveglianza abbia dato origine al procedimento con la prescritta comunicazione immediata, la decisione del Tribunale di sorveglianza resta soggetta alle regole del giudizio di esecuzione. La Corte ha richiamato la Sez. 1, n. 16654 del 2013, secondo cui il provvedimento di sospensione delle misure alternative ex art. 51-ter Ord. pen., per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere cautelare e transitorio, non richiede la preventiva convocazione delle parti, ma l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale comporta la nullità del provvedimento di revoca della misura.

Il vizio rilevato ha inficiato l’avviso di fissazione dell’udienza e la successiva ordinanza, che è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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