Ricorso per cassazione inammissibile se reitera i motivi dell’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13461 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già dedotte con l’appello e motivatamente disattese dal giudice del gravame. La carenza di specificità del motivo ricorre non solo per genericità o indeterminatezza, ma anche per difetto di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato. Ne deriva l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., restando insindacabili le valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo non prospettato con l’atto di appello, ed è inammissibile per difetto di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la censura relativa a una sanzione accessoria mai irrogata nei gradi di merito.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte d’appello di Cagliari, per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida in stato di ebbrezza. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il corretto funzionamento dell’etilometro, la mancata riduzione della pena pecuniaria irrogata dal Tribunale e la questione della sanzione accessoria.

La Corte territoriale aveva integralmente confermato la decisione di primo grado. La Suprema Corte è stata chiamata a vagliare l’ammissibilità dei motivi, con esito di inammissibilità integrale e condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché meramente reiterativo di una censura già proposta con l’atto di appello. La Corte ricorda il principio, costantemente ribadito, secondo cui è inammissibile il ricorso fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità non va valutata solo per la genericità del motivo, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. Quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità. In tal senso il provvedimento richiama, tra le altre, Sez. 4, n. 18826 del 2012 e Sez. 1, n. 39598 del 2004.

La Corte ribadisce poi l’inammissibilità del ricorso che riproponga gli stessi motivi dell’appello motivatamente respinti, per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la genericità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico, richiamando Sez. 3, n. 44882 del 2014 e Sez. 2, n. 27816 del 2019.

Nel caso concreto, la pronuncia impugnata reca motivazione immune da vizi logico-giuridici sull’infondatezza dei rilievi attinenti al corretto funzionamento dell’etilometro. Il secondo motivo, sulla mancata riduzione della pena pecuniaria, è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di censura non spiegata con l’atto di appello, che atteneva alla sola commisurazione della pena detentiva.

Il terzo motivo, sulla sanzione accessoria, è inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la sanzione non era stata irrogata né dal giudice di primo grado né dal giudice dell’appello, in ragione del carattere integralmente confermativo della sentenza. La sola menzione nell’epigrafe non incide sul contenuto del dispositivo. Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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