Ricorso per cassazione contro il patteggiamento e motivi ammessi, inammissibilità per rinuncia (Cass. pen. Sez. 5 n. 6539 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che deduca vizi non riconducibili alle ipotesi tassative di cui alla medesima disposizione, ossia motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente presentata, determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con procedura ‘de plano’ e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava, su richiesta delle parti, la pena concordata a tre imputati, in relazione ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio e ai reati-fine di furto tentato e consumato. Avverso tale sentenza, i tre imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente le posizioni dei tre ricorrenti, pervenendo in ogni caso a una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Con riferimento alla prima posizione, la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva trasmesso una dichiarazione di rinuncia al ricorso resa personalmente dal ricorrente. Tale rinuncia comporta, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura ‘de plano’, senza necessità di un esame nel merito delle doglianze.
Per quanto concerne gli altri due ricorrenti, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il quale delimita i motivi per cui è possibile impugnare la sentenza di patteggiamento. Tale elenco è tassativo e comprende esclusivamente i vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Le censure proposte, concernenti la prova della responsabilità, l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio e l’esclusione delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., non risultano sussumibili in alcuna delle categorie che tipizzano le patologie della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Ne consegue che tali motivi non possono essere esaminati nel merito.
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura di cinquecento euro per il primo e di quattromila euro per gli altri due.
Nota della Redazione
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