Inammissibile ricorso su attenuanti generiche senza confronto con motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 13463 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri il diniego delle circostanze attenuanti generiche mediante doglianze generiche e aspecifiche, che non si confrontino con la motivazione della sentenza impugnata. Il controllo di legittimità non può tradursi in una rivalutazione del merito, quando il giudice di appello abbia adeguatamente argomentato il diniego sulla base di concreti elementi probatori. La censura che ometta la tipica funzione di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato è inammissibile, e a essa segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 06.12.2024, aveva confermato la pronuncia del Tribunale che aveva condannato l’imputata alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, disponendo l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale durante la pena. La vicenda riguardava la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, accertata a seguito di perquisizione nell’abitazione dell’imputata.

Avverso la sentenza di appello l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., illogicità e difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il profilo di doglianza si concreta in censure non consentite dalla legge in sede di legittimità. Le doglianze sono state giudicate assolutamente generiche e aspecifiche, e non si confrontano con la sentenza impugnata.

Il provvedimento impugnato, al contrario, reca una motivazione appropriata, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, esaurandosi in una mera contrapposizione al dictum del giudice di merito.

La Corte ha poi osservato che il ricorso risulta non consentito anche rispetto al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Infatti, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla revisione del trattamento sanzionatorio, ritenendo il fatto di particolare gravità. Rilevavano, in tal senso, la cospicua quantità di sostanza stupefacente di due diversi tipi rinvenuta nell’abitazione durante la perquisizione e la somma in banconote di vario taglio, provento dell’attività criminosa.

Quanto all’atteggiamento processuale dell’imputata, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di appello, secondo cui la condotta di accompagnare gli operanti nel luogo in cui era custodita la sostanza non è stata ritenuta effettivamente collaborativa e, pertanto, non meritevole di essere premiata. Né le condizioni di salute dell’imputata hanno inciso sulla sua capacità a delinquere, come affermato dal giudice del gravame.

All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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