Quota retributiva pensione militari anzianità inferiore 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 10 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il criterio non è derogabile dall’Ente previdenziale mediante il ricorso all’aliquota del 35% prevista per il personale civile. Sulla quota retributiva così rideterminata competono, dalla maturazione di ciascun rateo, gli interessi e la rivalutazione monetaria. La sopravvenuta modifica dell’orientamento nomofilattico giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1 marzo 2020, aveva proposto domanda davanti alla Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna per ottenere il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico. Il calcolo era stato effettuato dall’Ente previdenziale con il sistema misto, applicando sulla parte retributiva l’aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché il coefficiente più favorevole dell’art. 54 del medesimo decreto.
Il primo giudice aveva respinto il ricorso, rilevando che l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, pari a 14 anni e 6 mesi, era inferiore a 15 anni e non consentiva l’applicazione dell’aliquota richiesta, anche in adesione ai principi espressi dalle Sezioni riunite nella sentenza n. 1/2021. Il pensionato ha proposto appello, richiamando la giurisprudenza di merito della Sezione che estendeva il coefficiente del 2,445% anche ai militari con anzianità inferiore a 15 anni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito il quadro nomofilattico. La sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021 aveva risolto il contrasto relativo ai militari con anzianità compresa tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995, enunciando il principio dell’applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Quella pronuncia lasciava però priva di supporto interpretativo la fascia contributiva inferiore a 15 anni.
Proprio su tale fascia è intervenuta la sentenza n. 12/QM/2021 delle Sezioni riunite, che ha composto il nuovo contrasto insorto tra le Sezioni di appello. Il principio affermato è che la quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con anzianità superiore a 20 anni e con meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.
Il Collegio ha aderito a tale indirizzo, richiamando anche la giurisprudenza di appello più recente, e ha constatato che l’appellante vantava al 31 dicembre 1995 un’anzianità di 14 anni e 6 mesi. L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza gravata, è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con l’applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%.
Sulla quota rideterminata la Corte ha riconosciuto, dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato, la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., fino all’effettivo soddisfo. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità interpretativa introdotta dall’orientamento nomofilattico intervenuto dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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