Parere positivo su società in house per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 117 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, il sindacato investe i presupposti giuridici ed economici della scelta di costituire una società o di acquisire una partecipazione, e si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione sulla necessità della società, sulla convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria, sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e, ai sensi dell’art. 5, comma 2, Tusp, sulla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’onere motivazionale può essere assolto mediante rinvio per relationem agli atti di programmazione e di affidamento adottati dall’ente di governo dell’ambito, quando questi contengano la motivazione analitica richiesta. Il parere resta positivo anche in assenza di specifica motivazione sul profilo degli aiuti di Stato, ove il contesto del servizio affidato e la documentazione trasmessa ne facciano ritenere non necessaria l’illustrazione, fermo restando l’obbligo dell’ente di monitorare l’equilibrio di bilancio.

Il Fatto

Il Comune, facente parte dei cinquantotto enti ricompresi nel bacino Verona Nord, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha preso atto della scelta dell’Assemblea di bacino e ha disposto di assumere una partecipazione nella costituenda Newco SpA, società in house destinataria dell’affidamento quindicennale della gestione integrata dei rifiuti urbani.

L’operazione trae origine dal provvedimento assembleare di bacino, con cui è stata confermata la forma di gestione in house providing, approvando la relazione motivata, il piano economico finanziario asseverato, lo schema di contratto di servizio, lo statuto e la convenzione per il controllo analogo congiunto. Il Comune assume la qualifica di socio per una quota dello 0,576% del capitale, con conferimento di euro 25.904,96. La delibera è stata sottoposta a consultazione pubblica senza osservazioni, ed è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile. La questione giunge alla Sezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, Tusp.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la nuova funzione di controllo delineata dalla legge n. 118/2022 e dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il parametro di scrutinio è duplice: da un lato la verifica dei presupposti giuridici ed economici della scelta, dall’altro il controllo delle modalità e dei contenuti dell’atto deliberativo. L’ambito oggettivo è circoscritto ai due momenti in cui l’amministrazione assume per la prima volta la qualifica di socio: la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni.

Nel caso concreto il Comune si trova in tale condizione, poiché partecipa alla nascita di un nuovo soggetto societario. La Sezione osserva però che la scelta dell’affidamento è ascrivibile al Consiglio di bacino, in forza della disciplina statale e della l.r. Veneto n. 52/2012: i margini di discrezionalità dell’ente procedente risultano perciò ristretti, come già ritenuto dalla Sezione controllo Liguria n. 8/2024/PASP.

Quanto ai vincoli tipologici e finalistici, la costituzione di una società per azioni è conforme all’art. 3 Tusp e l’attività rientra tra quelle dell’art. 4, comma 2, lett. a), Tusp, trattandosi di produzione di un servizio di interesse generale. L’atto è adottato dal Consiglio comunale nel rispetto delle modalità dell’art. 7, comma 1, lett. c), Tusp.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sotto il primo, il piano economico finanziario asseverato evidenzia la crescita dell’EBITDA e la solidità patrimoniale. Sotto il secondo, il Comune ha attestato lo stanziamento delle somme in bilancio. Manca tuttavia ogni specifica indicazione sul rispetto dell’equilibrio di bilancio in chiave prospettica, carenza che la Sezione segnala espressamente.

Sulla convenienza economica e sui principi di efficienza, efficacia ed economicità, l’onere motivazionale è assolto mediante rinvio per relationem alla relazione e al piano, che contengono analisi di benchmark con forme alternative di affidamento. La motivazione è ritenuta congrua. Viceversa, la Sezione rileva che nulla è detto sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, presumibilmente per le caratteristiche del servizio. Allo stato degli atti il parere è positivo, con le precisazioni sui paragrafi 3.3 e 3.5.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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