Controlli interni degli enti locali: criticità e obbligo di misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 18 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano con cadenza annuale il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, ai sensi dell’art. 148 del TUEL. Il sistema dei controlli interni si articola in distinte tipologie — regolarità amministrativa e contabile, gestione, strategico, equilibri finanziari, organismi partecipati e qualità dei servizi — che devono operare in modo integrato e funzionale. L’accertamento, allo stato degli atti, di criticità nel funzionamento del sistema legittima la Corte a invitare l’Ente ad adottare idonee misure correttive, secondo le raccomandazioni espresse nella parte motiva, e a disporre la comunicazione delle iniziative intraprese. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche di gestione finanziaria intestate alla Sezione. Le carenze organizzative e metodologiche dei controlli integrano autonome criticità, a prescindere dall’esito dei singoli report.

Il Fatto

L’Ente comunale ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, per il tramite del sistema LimeFit, i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni relativi agli esercizi 2022 e 2023, adottati sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. I questionari sono stati esaminati congiuntamente, anche al fine di un più tempestivo allineamento.

Dall’analisi dei referti è emerso che il sistema dei controlli interni risulta operativo solo per alcune tipologie. Le restanti — in particolare il controllo strategico, quello sulla qualità dei servizi e quello sugli organismi partecipati — presentano lacune, con risposte negative o incomplete ai quesiti delle Linee guida. Su tale base la questione è stata deferita all’esame collegiale della Sezione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 del TUEL, come riformulato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, prevede che le Sezioni regionali verifichino annualmente il funzionamento dei controlli interni, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. I sindaci trasmettono a tal fine un referto, adottato sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie. Il comma 4 del medesimo articolo consente alle Sezioni giurisdizionali di irrogare sanzioni pecuniarie agli amministratori in caso di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.

Il controllo interno — osserva la Corte — costituisce un presidio essenziale per il buon andamento della pubblica amministrazione. Esso mira a verificare l’adeguatezza funzionale del sistema, la coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi, l’osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili, il monitoraggio degli equilibri e dei rapporti con gli organismi partecipati. L’esito principale resta l’adozione delle misure correttive rimesse all’Ente stesso.

Passando all’esame del caso, la Sezione rileva che l’Ente dichiara di non possedere organismi partecipati, salvo poi riferire di detenere una partecipazione minoritaria in una società in liquidazione, per la quale non è prevista una struttura dedicata al controllo ai sensi dell’art. 147-quater, comma 1, TUEL. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’adozione della sola estrazione casuale semplice è giudicata tecnica di campionamento non sufficientemente efficace, in luogo di criteri statistici volti a intercettare gli atti delle aree a maggior rischio. Mancano, inoltre, controlli e ispezioni mirati sulla regolarità dell’attività di specifici uffici e una specifica forma di vigilanza sugli agenti contabili.

Il controllo di gestione presenta profili di criticità, con risposte “ND” circa la tempestività dei report e la capacità di incidere sulla riprogrammazione degli obiettivi. Il controllo strategico non è integrato con quello di gestione, non utilizza la contabilità analitica e non ha elaborato indicatori, con una percentuale di obiettivi strategici raggiunti pari a zero. L’Ente non ha adottato la Carta dei servizi, con conseguente impossibilità di attuare il controllo sulla qualità. Quanto all’appendice PNRR, emergono potenziali criticità nel monitoraggio dei progetti finanziati.

Alla luce di tali rilievi, la Sezione accerta, allo stato degli atti, la presenza di criticità relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni e invita l’Ente ad adottare idonee misure correttive. Dispone che l’Ente comunichi le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione sull’esito delle verifiche di gestione finanziaria intestate alla Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *