Cessazione materia contendere per pensione con aliquota 44 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 11 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per il ricalcolo del trattamento secondo l’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, la sopravvenuta rideterminazione della prestazione da parte dell’ente previdenziale nel corso del processo determina la cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione di merito. La declaratoria di cessazione della materia prescinde dall’accertamento della fondatezza della domanda originaria, poiché l’oggetto del contendere si esaurisce per effetto della condotta satisfattiva intervenuta nelle more. Ne consegue la compensazione delle spese di lite, in ragione della natura della controversia e della definizione intervenuta prima della decisione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito la Corte dei conti chiedendo il ricalcolo del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e della conseguente aliquota fissa del 44 per cento.

L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di aver già provveduto a rideterminare la pensione secondo il disposto delle Sezioni riunite, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento, e ha concluso per la declaratoria di cessata materia del contendere. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

La decisione si fonda su un accertamento di fatto, non su una questione interpretativa. Il giudice unico rileva che nelle more del giudizio la prestazione pensionistica concernente l’applicazione della quota retributiva è stata liquidata.

La Corte non entra nel merito della contrapposizione tra l’aliquota del 44 per cento invocata dai ricorrenti e quella del 2,44 per cento applicata dall’Istituto. La definizione della controversia riposa esclusivamente sul dato oggettivo della intervenuta rideterminazione della prestazione.

Il percorso argomentativo è lineare: poiché la domanda formulata con l’atto introduttivo risulta soddisfatta, viene meno la ragione del contendere e il giudizio si chiude con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. La formula è quella della declaratoria, non dell’accoglimento né del rigetto.

La regolazione delle spese segue la definizione adottata. La Corte dispone la compensazione delle spese di lite, senza condanna dell’Istituto previdenziale, e nulla statuisce per le spese di giudizio.

Il provvedimento non afferma alcun principio in ordine all’aliquota applicabile al personale interessato né sul perimetro operativo dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. Si limita a prendere atto dell’esito satisfattivo intervenuto in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *