Pensioni: nessun diritto al 90% dell’ultimo stipendio dall’art. 38 Cost. (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 4 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 38 Cost. non attribuisce direttamente al pensionato il diritto a un trattamento pari al 90% dell’ultima retribuzione. La norma costituzionale sancisce solo un tendenziale parallelismo tra retribuzione e pensione, secondo la lettura consolidata della giurisprudenza costituzionale, da ultimo Corte cost. n. 234/2020. La determinazione di aliquote e modalità di computo spetta alla legge, in forza della riserva di legge in materia, e in particolare alla legge n. 335/1995. È pertanto inammissibile o infondata la censura che imputi a incostituzionalità il trattamento pensionistico in sé, anziché la normativa legislativa che lo disciplina. Il ricorso gerarchico, i documenti statistici OCSE e la direttiva sindacale non costituiscono mezzi di prova idonei a fondare l’onere di allegazione e prova ex art. 2697 c.c.
Il Fatto
Una docente in quiescenza, già dipendente del Ministero dell’Istruzione, ha adito la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana chiedendo l’accertamento del diritto a una pensione mensile pari al 90% dell’ultima retribuzione, oltre arretrati, rivalutazione e interessi. A suo avviso il trattamento liquidato dall’INPS con il sistema misto era erroneamente determinato in misura inferiore al 90% dell’ultimo stipendio, con lesione dei mezzi adeguati ai bisogni di vita garantiti dall’art. 38 Cost.
L’INPS si è costituito eccependo il mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova sull’asserito errore di calcolo e, in subordine, la prescrizione. Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso, ritenendo desumibile dall’art. 38 Cost. solo un tendenziale parallelismo tra retribuzione e pensione. La pensionata ha proposto appello, lamentando la pretermissione delle prove, la violazione dell’art. 38 Cost. e del dovere di diligenza ex art. 28 Cost.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dall’INPS per asserita violazione dell’art. 180 cgc, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza. L’eccezione è respinta: dagli atti risulta che la notifica del decreto presidenziale è stata ritualmente preceduta dalla notifica del ricorso in appello, avvenuta a mezzo pec il giorno precedente.
Nel merito l’appello è infondato. Quanto al primo motivo, il Collegio ricorda che il mezzo di prova è lo strumento processuale con cui la parte assolve all’onere posto dall’art. 2697 c.c. Non può qualificarsi tale il ricorso gerarchico, mera documentazione procedimentale prodromica al contenzioso, spesso versata in atti dalla stessa amministrazione con il fascicolo amministrativo. Neppure lo sono i documenti OCSE, prodotti in lingua inglese senza la traduzione prescritta dall’art. 122 c.p.c. e comunque di valenza statistico-descrittiva. Non è consulenza tecnica di parte ex art. 201 c.p.c. una direttiva redatta da un sindacato e contenente indicazioni generiche.
Il secondo motivo è generico e fuorviante. L’appellante non censura un erroneo computo del trattamento sulla base dei flussi contributivi documentati dal datore di lavoro, né la violazione del quadro normativo che regola il sistema misto. Si limita ad argomentare sull’astratta praticabilità di un parametro di liquidazione, omettendo la necessaria interposizione di norme primarie, in primis la legge n. 335/1995, che determinano le aliquote di riferimento.
La pretesa di far discendere direttamente dall’art. 38 Cost. il diritto a una pensione pari al 90% dell’ultimo stipendio è apodittica, perché la norma costituzionale reca una disciplina di principio inidonea allo scopo. Il Collegio ribadisce che un trattamento pensionistico non può essere incostituzionale: lo può essere, al limite, la normativa legislativa che, in base alla riserva di legge, stabilisce aliquote e modalità di computo secondo i rispettivi regimi. Nel caso di specie tale normativa è stata del tutto obliterata dalle censure.
Il terzo motivo, relativo alla violazione del dovere di diligenza ex art. 28 Cost., è inammissibile per genericità e perché inedito rispetto al giudizio di primo grado, in contrasto con l’art. 193 cgc. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 122 c.p.c. – Uso della lingua italiana - Nomina dell'interprete
- Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte