Spese elettorali condivise tra più competizioni e obbligo di rendiconti separati (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 14 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La ripartizione in parti uguali tra più campagne elettorali delle spese cumulative documentate da un’articolazione territoriale di partito è arbitraria, perché la legge richiede rendicontazioni separate per ciascuna elezione, destinate a organi di controllo diversi. Ne deriva, in capo al partito committente e a ciascun fornitore di servizi funzionali alla campagna, il dovere di disaggregare accuratamente le prestazioni riferibili a ciascuna competizione. La mancata disaggregazione impedisce di verificare con certezza il rispetto del limite di spesa e l’ammontare dell’eventuale eccedenza, dato essenziale per la sanzione amministrativa pecuniaria, e compromette la regolarità del rendiconto.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche, costituito presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, ha esaminato i rendiconti relativi alle elezioni amministrative del 2024 tenutesi nel Comune di Biella, ente con popolazione superiore a 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo.
Nel corso dell’istruttoria è emersa la questione della corretta imputazione delle spese sostenute da un’articolazione territoriale di partito che, nella stessa tornata, partecipava con liste e candidati diversi anche ad altre competizioni elettorali. Taluni fornitori avevano emesso prestazioni di servizi cumulative per la promozione del simbolo del partito, riferibili indistintamente alle diverse campagne.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla normativa di riferimento. L’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, affida alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con più di 30.000 abitanti. L’art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 149/2013 ha integrato il quadro modificando l’art. 12, comma 1, legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, legge n. 96/2012.
Il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese e della regolarità della documentazione, secondo il principio di inerenza e congruità elaborato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 24/2013, richiamata come indirizzo interpretativo vincolante insieme alla deliberazione n. 12/2014.
La questione centrale riguarda le prestazioni cumulative rese a favore di un partito che partecipa a più elezioni. Il Collegio non esclude la legittimità della commissione unitaria a identici fornitori per la promozione del simbolo, quando nella stessa tornata gli elettori siano chiamati alle urne anche per competizioni diverse da quelle comunali. Tuttavia il Collegio censura il criterio di imputazione adottato: la suddivisione in parti uguali delle spese complessive tra le diverse campagne risulta arbitraria.
La legge impone alle formazioni politiche di produrre rendicontazioni separate per ciascuna elezione, destinate a organi di controllo distinti. L’imputazione paritetica non riflette il criterio di inerenza richiesto e impedisce di ricostruire l’effettiva destinazione di ciascuna prestazione. Di qui il dovere, in capo al partito committente e a ciascun fornitore, di disaggregare accuratamente le prestazioni riferibili a ciascuna competizione.
La conseguenza è netta: senza una corretta disaggregazione risulta impossibile verificare con certezza se la lista abbia rispettato il limite di spesa previsto dalla legge e, in caso affermativo, a quanto ammonti l’eventuale eccedenza. Si tratta di un dato quantitativo essenziale per la sanzione amministrativa pecuniaria, la cui determinazione presuppone la puntuale ricostruzione delle spese imputabili. Il Collegio dichiara pertanto conclusi i controlli affidati, approvando la relazione sul controllo delle spese elettorali e delle fonti di finanziamento, che forma parte integrante della deliberazione, e ne dispone la trasmissione al Presidente del Consiglio comunale per la pubblicazione sul sito istituzionale e la trasmissione ai delegati di lista.
Nota della Redazione
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