Estinzione del processo per mancata prova della notifica del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 18 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile pensionistico il ricorrente che non depositi nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza entro il decimo giorno che precede la data di udienza incorre nell’estinzione del processo, dichiarabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La dichiarazione del difensore di voler rinunciare al ricorso, non accompagnata dall’osservanza dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., non sana l’inadempimento né impedisce la pronuncia di estinzione. L’onere probatorio della notifica grava sul ricorrente e la sua inosservanza preclude ogni esame nel merito della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, aveva chiesto l’accertamento del diritto a che nella determinazione della base contributiva e di calcolo della pensione fossero inclusi gli emolumenti pensionabili derivanti dalla progressione di carriera intervenuta durante il periodo di cristallizzazione delle retribuzioni, tra il 2011 e il 2015. La domanda mirava alla riliquidazione del trattamento con le classi e gli scatti giuridicamente conseguiti in quegli anni, oltre a rivalutazione e interessi.

Con successiva nota il difensore rappresentava di non aver proceduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, dichiarando di voler rinunciare al ricorso. All’udienza il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha rilevato che Parte attrice non ha osservato il disposto dell’art. 155, comma 5 bis, c.g.c., secondo cui il ricorrente deve depositare nella segreteria della sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

L’inadempimento di tale onere determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La Corte ha dichiarato l’estinzione d’ufficio, non essendo stata osservata la prescrizione processuale che condiziona la prosecuzione del giudizio.

La dichiarazione di rinuncia espressa dal difensore non è stata considerata idonea a evitare la pronuncia, poiché la mancata notifica impedisce la regolare instaurazione del contraddittorio e preclude l’esame nel merito della domanda pensionistica.

Nulla è stato disposto per le spese di giudizio. La sentenza definisce il giudizio con la sola declaratoria di estinzione, mandando alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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