Improcedibile il ricorso sul ripiano dei dispositivi medici per carenza di interesse (TAR Lazio n. 3928 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando, per effetto di una sopravvenienza di fatto o di diritto, sia venuta meno per il ricorrente qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale, della pronuncia giurisdizionale. La verifica dell’interesse alla decisione va condotta al momento della pronuncia e non a quello della proposizione del ricorso. La sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha respinto le questioni di costituzionalità sulla disciplina del ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, è idonea a integrare una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente all’origine del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro della Salute 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, insieme al decreto del Ministro della Salute 6 ottobre 2022, all’accordo della Conferenza permanente del 7 novembre 2019 e agli atti regionali applicativi.
Con il decreto regionale 14.12.2022 n. 29985, alla ricorrente era stato imposto il pagamento di una somma a titolo di ripiano del superamento del tetto regionale di spesa, in applicazione dell’art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015. Da qui il ricorso al TAR Lazio, con richiesta di annullamento e di misure cautelari.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato memoria chiedendo che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse. La richiesta muove dalla presa d’atto della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, con cui sono state respinte le questioni di costituzionalità relative alla disciplina che regola la controversia.
Il Collegio ha ritenuto che, nelle more del giudizio, si sia verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso. Tale sopravvenienza rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Il Tribunale ha verificato che è venuto meno, per la ricorrente, qualsiasi interesse alla pronuncia giurisdizionale. L’utilità mancante non è solo quella di carattere strettamente satisfattivo, ma anche quella strumentale o morale comunque residua. La formula adottata dal Collegio è ampia e conferma che il vaglio sull’interesse non si esaurisce nel vantaggio economico immediato.
Conclusivamente il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese tra le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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