Rinuncia al ricorso non notificata ma accettata dal resistente integra estinzione (TAR Lazio n. 3929 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a. anche quando non sia stata notificata alla controparte, purché la parte resistente abbia sottoscritto l’atto per accettazione. La sottoscrizione per accettazione integra, infatti, la certa acquisizione della conoscenza della rinuncia e manifesta l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, rendendo la rinuncia stessa rituale. L’abbandono del ricorso è rimesso alla disponibilità della parte che agisce ed è subordinato alla provenienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale e all’intervenuta conoscenza della controparte, conseguibile in forma notificatoria o mediante forme equipollenti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota del GSE del 20 ottobre 2022, con la quale il Gestore ha comunicato la sospensione e il conguaglio degli incentivi relativi a un impianto in Conto Energia, contestando il meccanismo di rimodulazione della Tariffa Fissa Onnicomprensiva. Con motivi aggiunti del 20 aprile 2023 la società ha esteso l’impugnazione al provvedimento GSE del 3 marzo 2023, recante la conclusione del procedimento di adeguamento dell’algoritmo di applicazione della tariffa rimodulata e la rideterminazione del conguaglio 2021.
Con atto depositato il 14 gennaio 2026 la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 84 c.p.a. e la compensazione delle spese. L’atto reca in calce l’accettazione del GSE tanto della rinuncia quanto della richiesta di compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione relativa alla mancata notificazione della rinuncia alla controparte. Ha richiamato l’art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel verbale. La norma prescrive altresì che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in difetto di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, il processo si estingua.
Il Tribunale ha osservato che l’abbandono del ricorso è integralmente rimesso alla parte che agisce ed è sottoposto a due sole condizioni: la provenienza dalla parte o dal suo procuratore espressamente autorizzato e l’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia. Questa conoscenza può essere conseguita in modo formale, con la notifica o la dichiarazione agli atti, ma anche mediante forme equipollenti.
Tra le forme equipollenti rientrano, secondo il Collegio, la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto personalmente dalla parte, nonché la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, dalle difese delle altre parti costituite. Sul punto la sentenza richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4429 del 2015.
Nel caso concreto, la sottoscrizione per accettazione dell’atto di rinuncia da parte del GSE dimostra la certa acquisizione della conoscenza della rinuncia medesima. Il Collegio ha quindi ritenuto la rinuncia ritualmente proposta e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha compensate tra le parti, tenuto conto del consenso manifestato al riguardo dalla controparte. Il P.Q.M. ha quindi dichiarato l’estinzione del ricorso per rinuncia e compensato le spese, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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