Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nel beneficio della carta docenti (TAR Lombardia n. 2271 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento dell’Amministrazione quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato e sia stata notificata, e ordina la piena esecuzione del giudicato entro un termine perentorio, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta, su richiesta di parte, salvo che sia manifestamente iniqua, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro la misura dell’astreinte può essere fissata nel saggio degli interessi legali, limite che il legislatore considera non manifestamente iniquo. L’attività del commissario ad acta, quando rientra nei suoi compiti istituzionali, non dà luogo ad alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, in forza di contratti a termine. Con sentenza n. 4468/2024 del 14 ottobre 2024 il Tribunale di Milano ha riconosciuto il suo diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando l’Amministrazione a provvedere e al rimborso delle spese legali.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che non è contestato l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano, ancora non eseguita. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 21 ottobre 2024. Risultano pertanto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L’Amministrazione va dunque condannata a dare piena esecuzione al giudicato, anche con riferimento alle spese legali, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni.
Quanto alla domanda di penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. Sussistono i presupposti per riconoscere l’astreinte, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il termine finale va individuato nel momento in cui l’Amministrazione eseguirà il pagamento, ovvero non disporrà più del potere perché trasferito al commissario, secondo il richiamato orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014 del 2015, cui si affiancano Cons. Stato, Sez. III, n. 4711 del 2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547 del 2012.
La misura dell’astreinte è calcolata, per ciascun giorno di ritardo, in una percentuale della somma liquidata nei provvedimenti da eseguire, composta dal capitale e dalle spese di giudizio, esclusi interessi, i.v.a. e altri contributi. Tale percentuale è fissata nel saggio d’interessi legali vigente in ciascun giorno di ritardo. L’attività del commissario, rientrando nei compiti istituzionali, non comporta alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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