Inammissibilità del ricorso collettivo in caso di diversa collocazione in graduatoria e potenziale conflitto di interessi (TAR Puglia n. 491 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile solo se sussistono, congiuntamente, l’identità di posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra gli stessi. L’impugnazione di una graduatoria concorsuale proposta con un unico atto da più candidati è inammissibile quando i ricorrenti, pur accomunati dalla medesima questione giuridica, abbiano riportato punteggi differenti e occupino posizioni diversificate in graduatoria, atteso che la diversa incidenza dell’eventuale attribuzione del punteggio aggiuntivo rende il petitum non univoco e determina una situazione di potenziale conflittualità, anche in vista di un futuro scorrimento della graduatoria.
Il Fatto
Diciassette candidati, tutti dichiaratisi in possesso di diploma di laurea del “vecchio ordinamento”, hanno partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con bando n. 25 per la copertura di 18 posti di categoria D, profilo “Specialista Risorse Economico-Finanziarie”. Pur avendo conseguito un punteggio utile per risultare idonei, ai ricorrenti non era stato riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti previsto dall’art. 7, comma 4, lett. a) del bando per il titolo di studio ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione. Gli interessati hanno impugnato la determina di approvazione delle graduatorie e, con motivi aggiunti, il successivo atto di rettifica, chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento del punteggio.
La Regione Puglia ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto collettivo, sostenendo l’insussistenza dei requisiti di identità delle posizioni soggettive dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto collettivo. La Sezione ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio della separatezza delle azioni e richiede la sussistenza congiunta dell’identità di situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti.
Nel caso di specie, i giudici hanno escluso la sussistenza del requisito positivo dell’identità delle posizioni. La graduatoria costituisce un atto plurimo ma a contenuto differenziato in relazione a ciascun graduato, con la conseguenza che i ricorrenti, avendo riportato punteggi differenti alle prove, occupavano posizioni diverse in graduatoria e reclamavano ciascuno una diversa collocazione finale.
La Corte ha inoltre rilevato che l’eventuale accoglimento della domanda non avrebbe avuto un’incidenza omogenea sulle posizioni dei ricorrenti, determinando un possibile conflitto di interessi tra gli stessi, non solo potenziale ma concreto, attesa l’impossibilità di configurare in modo univoco la prova di resistenza. Tale conflittualità è stata ritenuta sussistente anche in considerazione di un eventuale futuro scorrimento della graduatoria. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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