Commissario ad acta e astreintes su giudicato di condanna alle spese (TAR Lazio n. 2729 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., assicura l’esecuzione del giudicato formatosi sul titolo di condanna alle spese processuali, quando l’Amministrazione soccombente sia rimasta inerte oltre il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. L’accoglimento del ricorso impone di ordinare all’Amministrazione l’adempimento entro un termine assegnato e, in caso di perdurante inerzia, di nominare un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, cod. proc. amm. non costituisce invece conseguenza automatica dell’accoglimento, poiché il giudice può negarla quando la sua applicazione risulti non equa, valutate le circostanze del caso e il tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Il principio distingue la regola processuale dell’ottemperanza, doverosa, dalla misura coercitiva, rimessa a una valutazione discrezionale di equità.
Il Fatto
Un avvocato ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formato su una sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 cod. proc. civ..
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e il titolo era divenuto definitivo. Trascorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’Amministrazione non aveva corrisposto alcuna somma. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato e, congiuntamente, la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, né ha addotto alcuna giustificazione in ordine all’inerzia serbata. L’assenza di difese ha quindi confermato il presupposto dell’ottemperanza.
Su questa base è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il termine ordinatorio è strumentale a sollecitare l’adempimento spontaneo prima dell’attivazione dei poteri sostitutivi.
Il Tribunale ha poi nominato commissario ad acta il Direttore generale competente per gli affari generali e il bilancio del Ministero dell’Agricoltura, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. La clausola “previa richiesta” subordina l’attivazione del commissario a un impulso dell’interessato.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata respinta. Il Collegio ha ritenuto non equa l’applicazione della misura, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. La valutazione conferma che l’art. 114, comma 4, cod. proc. amm. attribuisce al giudice un potere discrezionale, non vincolato all’accoglimento dell’ottemperanza.
Le spese del giudizio sono state liquidate secondo la soccombenza, in misura contenuta, tenuto conto della natura esecutiva del procedimento e del concreto impegno difensivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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