Ottemperanza al giudicato e interessi sul credito per spese di lite (TAR Lazio n. 2398 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il credito pecuniario per le spese di lite, una volta liquidato, è liquido ed esigibile e produce interessi di pieno diritto ai sensi dell’art. 1282, comma 1, c.c., con decorrenza dal deposito della sentenza costituente il titolo fino all’emissione del mandato di pagamento. Il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa, anche in ipotesi di compensazione delle spese, costituisce obbligazione ex lege ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, sottratta alla potestà del giudice quanto alla compensazione e alla determinazione del suo ammontare, senza necessità di specifica statuizione. Nel giudizio di ottemperanza la sospensione dei giudizi esecutivi introdotta dalla legge di bilancio 2025 non si applica quando il giudizio sia già definito.
Il Fatto
Con una precedente sentenza il TAR Lazio, sede Roma, aveva condannato il Ministero della Giustizia a dare esecuzione a un decreto emesso dalla Corte di Appello di Roma ai sensi della legge n. 89/2001, che aveva riconosciuto in favore di un avvocato, nella qualità di difensore antistatario, esborsi e compensi oltre accessori. Lo stesso decreto aveva nominato, per l’ipotesi di inottemperanza, un commissario ad acta.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione nel luglio 2021. Dopo solleciti rimasti privi di seguito, il Ministero aveva pagato nel giugno 2025 una somma che il ricorrente ha ritenuto non satisfattiva: mancava il rimborso del contributo unificato e non erano stati corrisposti gli interessi legali sulle spese di lite. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario per l’ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente notificato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza da eseguire era stata notificata all’Amministrazione tenuta ad adempiere e il termine dilatorio risultava ampiamente decorso; la documentazione in atti, non contrastata, dimostrava il persistente inadempimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato procedibile e fondato.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione della disciplina sopravvenuta. Ha escluso l’applicabilità della novella introdotta sull’art. 5 sexies, comma 12 bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge di bilancio 2025, che vieta l’avvio di nuovi giudizi di ottemperanza e sospende quelli in corso per due anni. La norma non opera, secondo il Collegio, perché il giudizio di ottemperanza era ormai definito da tempo: il ricorso in esame rileva quale strumento diretto a disporre le misure esecutive di un doppio giudicato, mediante una scelta organizzativa già indicata dalla legge, senza alcuna valutazione di merito del giudice adito.
Sul rimborso del contributo unificato il Collegio ha richiamato un proprio precedente (TAR Roma n. 21652/2024), secondo cui l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevede espressamente il rimborso in favore della parte vittoriosa anche in caso di compensazione delle spese. Si tratta di obbligazione ex lege, sottratta alla potestà del giudice sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa ottemperanza, per quanto residua, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa, oltre interessi legali maturati dal deposito della sentenza-titolo fino all’emissione del mandato di pagamento. Ha nominato fin da ora un commissario ad acta, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento, per il caso di ulteriore inadempimento. Le spese del giudizio sono state compensate, tenuto conto dell’autodifesa del ricorrente e del ridotto grado di complessità dell’attività difensiva.
Nota della Redazione
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