Graduatoria concorsuale definitiva e improcedibilità del ricorso introduttivo (TAR Lazio n. 2399 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La graduatoria definitiva di merito, adottata all’esito dello scioglimento della riserva sui posti accantonati, sostituisce a tutti gli effetti le graduatorie precedentemente approvate e rettificate. Essa deve essere impugnata nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia fiscale, che, ai sensi dell’art. 1, comma 361, legge n. 244/2007, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La sua omessa e tardiva impugnazione rende irricevibile il ricorso per motivi aggiunti e determina, per sopravvenuta carenza di interesse, l’improcedibilità del ricorso introduttivo rivolto contro la graduatoria ormai superata, dalla cui eventuale caducazione il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità.

Il Fatto

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stata indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 3970 unità, poi aumentate a 4265, da inquadrare nell’area dei funzionari per l’attività tributaria. Il bando prevedeva un’unica prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla di 70 quesiti.

La ricorrente, collocatasi tra gli idonei non vincitori nella graduatoria della Regione Lazio, ha impugnato la graduatoria approvata e poi rettificata, deducendo il mancato riconoscimento del titolo di preferenza per i figli a carico e l’erroneità di due quesiti. Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha pubblicato una nuova graduatoria definitiva di merito, impugnata dalla ricorrente solo con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso per motivi aggiunti, rilevandone l’irricevibilità per tardività. La graduatoria definitiva è stata pubblicata il 9 agosto 2024 e impugnata con atti notificati solo il 27 aprile 2025, ben oltre il termine di 60 giorni di legge.

La tesi della ricorrente, secondo cui la rettifica non sarebbe stata pubblicata sul Portale INPA e sarebbe stata “mascherata” sotto la denominazione di graduatoria definitiva, non è accolta. Il Collegio richiama l’art. 1, comma 361, legge n. 244/2007: la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Era dunque sufficiente la pubblicazione nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia, regolarmente avvenuta per tutte le graduatorie.

I provvedimenti del 13 e del 24 maggio 2024 esplicitavano l’accantonamento di 13 posti per le candidate ammesse alla prova asincrona, sicché la graduatoria ivi contenuta era provvisoria e sarebbe stata sostituita all’esito dello scioglimento della riserva. La denominazione “graduatoria definitiva di merito” aveva anzi la funzione di eliminare ogni dubbio sulla definitività dell’atto.

La graduatoria del 9 agosto 2024 non costituisce un atto privo di incidenza sulla posizione del singolo candidato. Richiamando un proprio precedente sulla medesima procedura, il Collegio sottolinea che non si è trattato di mera correzione di errori materiali, ma di una rinnovata valutazione sostanziale, con l’inserimento in graduatoria di un candidato prima estromesso. Da ciò l’irricevibilità dei motivi aggiunti.

Ne deriva l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: la graduatoria del 9 agosto 2024 ha sostituito a tutti gli effetti quella del 13 maggio 2024, rettificata il 24 maggio 2024, sicché nessuna utilità trarrebbe la ricorrente dal suo annullamento. Le spese sono compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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